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Marina Militare: l’ok della Corte dei Conti per il ricalcolo della pensione ex art. 54 per un Sottufficiale

marina militareMentre l’Inps continua a calcolare e a liquidare erroneamente l’importo della pensione per gli ex militari, attribuendo un’aliquota prevista per il personale civile al posto di quella maggiore prevista per il personale militare, la Corte dei Conti continua a ribaltare tali ingiuste determinazioni dell’Inps, obbligando l’Ente di previdenza al ricalcolo delle pensioni e al pagamento degli arretrati.

L’ultima sentenza in ordine cronologico riguarda un Sottufficiale della Marina militare, in pensione dal 2016, con un’anzianità contributiva di quasi 18 anni alla fatidica data del 31/12/1995. La sua pensione era stata calcolata il sistema misto, ovvero con il metodo retributivo sino alla data del 1995 e con il sistema contributivo per il periodo successivo.

Il Sottoufficiale, ritenendo ingiusta l’applicazione dell’aliquota prevista per il solo personale civile, ha proposto ricorso per richiedere non solo le somme non percepite in passato per via dell’errato calcolo, ma anche il ricalcolo della propria pensione. La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia ha accolto il ricorso, disposto il ricalcolo e obbligando l’INPS anche al pagamento degli arretrati “costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti”.

Secondo la predetta sentenza della Corte dei Conti Puglia: “E’ da ritenersi, quindi, maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico l’applicazione dell’art. 54 citato nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio”.

Se ritenete di trovarvi nella medesima situazione del sottufficiale della Marina Militare, potete contattare il nostro studio legale, inviando una mail a [email protected]  per ricevere informazioni ed assistenza legale.

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10/04/2019

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