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Matrimoni tra persone dello stesso sesso? Non in Italia.

campidoglio375famiglia71_300Nonostante quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel nostro ordinamento, in assenza di una normativa che disciplini la materia, si continuano a respingere le istanze di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero tra i soggetti dello stesso sesso.
Ad oggi, i Tribunali Amministrativi Regionali, con diverse sentenze, hanno ritenuto legittimo il provvedimento con il quale i Prefetti hanno disposto l’annullamento della trascrizione di detto matrimonio.
Ultima pronuncia in materia è quella del Consiglio di Stato con la quale, al momento, è stata posta una pietra tombale sulla questione: nel nostro ordinamento sono illegittimi e vietati i matrimoni omosessuali ed è altrettanto illegittimo e, in quanto tale impossibile e in ogni caso annullabile, trascrivere nei registri di Stato Civile i matrimoni omosessuali celebrati all’estero.
Il Consiglio arriva a tale conclusione in seguito ad una dettagliata analisi della disciplina normativa.
Tra le norme più rilevanti in materia, esaminate dal Consiglio, si ricordano:
– gli artt. 27 e 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) stabiliscono i presupposti di legalità del matrimonio (nei casi in cui alcuni elementi della fattispecie si riferiscano ad ordinamenti giuridici di diversi Stati), prevedendo, in particolare, che le condizioni (soggettive) di validità “sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo” (art. 27) e che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi” (art. 28);
– l’art. 115 del codice civile assoggetta, poi, espressamente i cittadini italiani all’applicazione delle disposizioni codicistiche che stabiliscono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio (tale dovendosi intendere il rinvio alla sezione prima del terzo capo, del titolo sesto, del libro primo del codice civile), anche quando l’atto viene celebrato in un paese straniero.
Dal combinato disposto delle norme citate discende un sistema regolatorio univoco circa l’identificazione degli elementi che condizionano la validità e l’efficacia del matrimonio tra cittadini italiani celebrato all’estero; il legislatore esige l’enucleazione degli indefettibili requisiti sostanziali (quanto, segnatamente, allo stato ed alla capacità dei nubendi) che consentono al predetto atto di produrre, nell’ordinamento nazionale, i suoi effetti giuridici naturali.
Risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio, secondo le regole codificate negli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. ed in coerenza con la concezione del matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica e culturale dell’istituto, oltre che all’ordine naturale costantemente inteso e tradotto nel diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna.
A prescindere, quindi, dalla catalogazione squisitamente dogmatica del vizio che affligge il matrimonio celebrato (all’estero) tra persone dello stesso sesso, secondo quanto affermato dal Consiglio, deve ritenersi che un atto siffatto risulta sprovvisto di un elemento essenziale (nella specie la diversità di sesso dei nubendi) ai fini della sua idoneità a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento.
Che si tratti di atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente, il matrimonio omosessuale deve, infatti, intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio.
Ebbene, nonostante la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la quale è stata accertata la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che sancisce il diritto al rispetto per la vita privata e familiare, in Italia le coppie omosessuali continuano a non avere – in mancanza di una disciplina che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali – una tutela della loro relazione al pari delle coppie eterosessuali.

Articolo a cura dell’Avv Chiara Campanelli

22/09/2022

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