Matrimonio all’estero via Skype, il sì della Cassazione
Per la Suprema Corte è trascrivibile in Italia il matrimonio celebrato telematicamente tra un’italiana e uno straniero se le nozze sono valide per la legge del luogo di celebrazione (nel caso di specie in Pakistan)
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, con la sentenza 25 luglio 2016 , n. 15343, una cittadina italiana contraeva matrimonio con un cittadino pakistano secondo le modalità proprie del diritto del paese di quest’ultimo e pertanto senza la presenza fisica dei nubendi e grazie all’ausilio di Skype.
L’ufficiale dello stato civile italiano, tuttavia, si opponeva alla trascrizione dell’atto, poiché la modalità di celebrazione, “in via telefonica o telematica” era da ritenersi contraria all’ordine pubblico, sul presupposto che costituirebbe principio fondamentale dell’ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che celbra il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell’esprimere la volontà di sposarsi.
Matrimonio all’estero, le ragioni del Ministero
In sostanza, per il Ministero dell’Interno, l’assenza fisica dei nubendi al momento del matrimonio, sarebbe contraria all’ordine pubblico italiano, secondo quanto previsto dall’art. 65 della Legge n. 281/1995.
Quest’ultima tesi, però, è stata bocciata dalla Cassazione che, con la pronuncia in esame, ha focalizzato l’attenzione su altre disposizioni della medesima legge, vale a dire, nel caso di specie, sull’articolo 28, relativo alla forma del matrimonio, secondo cui “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento“, e sottolineando che la vicenda in esame non va a violare in nessun modo l’ordine pubblico interno.
Non è stata condivisa, pertanto, la tesi del Ministero ricorrente che opponeva che la modalità di celebrazione del matrimonio, da parte dell’ufficiale con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio.
Questa tesi viene considerata erronea in diritto, ad avviso dei Giudici, per due ragioni.
Matrimonio all’estero, le motivazioni della Cassazione
La prima, perché pretende, in sostanza, di ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale sia stato emanato l’atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana. Tuttavia, ravvisando l’ordine pubblico nelle norme, seppure inderogabili, presenti nell’ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversità tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato. Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico va riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.
La seconda, perché il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano. Ne consegue che se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.
12/09/2016