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Medici 82/91

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tesmedL’obbligo di retribuire i medici specializzandi è legato alla direttiva comunitaria del 1982 (76/82 CEE) che prevedeva la retribuzione, a carico degli Stati, sia per coloro che svolgessero la specializzazione a tempo pieno, sia a tempo ridotto. Lo Stato italiano recepì la norma con molto ritardo solo nel 1991, con dlgs 257/91, con il quale cominciò ad erogare le borse di studio di 21.500.000£ a tutti i medici che si immatricolavano ad una Scuola di specializzazione dall’anno accademico 1991/92 in poi. 

Lo Stato italiano dunque, rendendosi gravemente inadempiente verso tali obblighi comunitari, ha di conseguenza discriminato la condizione dei medici iscrittisi presso le scuole di specializzazione prima del ’91.

Un mutato orientamento giurisprudenziale invece, registratosi in seguito (Cassazione con sentenza del 18 maggio 2011), rendono oggi quanto mai opportuna la proposizione di una domanda giudiziale

Questa pronuncia, ha riconosciuto che il termine di prescrizione decennale (già affermato diverse sentenze emesse nel corso del 2009 e del 2010), è da ritenere decorrente dall’entrata in vigore, della legge n. 370/99 (27 ottobre 1999), il cui art. 11, stabiliva il diritto alla remunerazione in favore di quei medici destinatari all’epoca di alcune sentenze favorevoli emesse dal TAR Lazio, a metà anni ‘90. Nello specifico, la sentenza ha affermato espressamente che la prescrizione in materia di mancata remunerazione dei medici specializzati, si compie, in assenza di appositi atti interruttivi, il 27 ottobre 2009. 

Chi può fare ricroso

Medici ammessi alle Scuole di Specialità Medica nel periodo compreso tra l’a.a. 1982/83 e 1990/91, che non hanno promosso sinora apposita azione legale e più precisamente:

Coloro i quali non hanno proposto ricorso entro la data del 27 ottobre 2009, ma abbiano eventualmente inviato, entro tale data, apposita lettera raccomandata ai ministeri competenti, per richiedere il pagamento della remunerazione in questione (interruzione prescrizione)

– Coloro i quali invece non hanno promosso ricorso, né hanno compiuto atti di interruzione della prescrizione, entro la data del 27 ottobre 2009, è opportuno che promuovano apposita azione legale, tenuto conto anche del fatto che la suddetta sentenza della Cassazione appare suscettibile di ulteriori sviluppi favorevoli, ove si consideri che in essa si afferma espressamente che l’obbligo dello Stato Italiano di adempiere alla direttiva 82/76, trasfusa poi nella direttiva n. 93/16, permaneva, comunque, sino al 20 ottobre 2007, data di abrogazione di tale ultima direttiva. Potrebbe perciò sostenersi l’ulteriore tesi che il termine decennale di prescrizione decorra dalla suddetta data del 20 ottobre 2007.  A ciò va aggiunto il fatto che sovente il legislatore, al fine di evitare il protrarsi dei contenziosi contro lo Stato, in presenza di sentenze passate in giudicato, relative al riconoscimento di benefici remunerativi, estende con legge il giudicato anche agli altri giudizi pendenti, prevedendo al contempo l’estinzione di questi ultimi.
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