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Medicina generale e il diritto a una remunerazione uguale agli altri corsi di Specializzazione

medicina generalePer poter diventare medico specializzato a tutti gli effetti è necessario superare un concorso pubblico. Anche chi vuol diventare medico di famiglia deve superare una procedura concorsuale pubblica selettiva, al fine di poter prendere parte alla relativa scuola di specializzazione prescelta. Durante la fase della formazione, tutti  gli aspiranti medici (specializzandi) percepiscono una borsa di studio.

Tuttavia, la borsa di studio degli specializzandi in Medicina generale è di gran lunga, ed immotivatamente, più bassa di quella dei colleghi frequentanti tutti gli altri corsi di specializzazione medica. Durante il periodo di formazione professionale post-laurea, tutti  gli aspiranti medici devono frequentare il detto corso di specializzazione e, per tale ragione, percepiscono a titolo di remunerazione per l’attività di formazione/lavoro una borsa di studio. Tuttavia, la borsa di studio degli specializzandi in medicina generale è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi che intraprendono altre specializzazioni.

Ciò, a ben vedere, si traduce in una vera e propria illegittima discriminazione ai danni dei futuri medici generici. Discriminazione che, in termini di cifre, manifesta una evidente discrepanza sia di remunerazione netta, sia di trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo. Nella pratica, la borsa di studio percepita da uno specializzando in Medicina è di circa €.1.600,00 netti, esentasse e con copertura assicurativa inclusa. Differentemente, i giovani medici che frequentano il corso specifico di Medicina generale percepiscono circa €.960,00 euro al mese e, oltretutto, sono tenuti a pagare Irpef e Irap sul relativo importo.

A conti fatti, quindi, la borsa di studio degli specializzandi in Medicina generale pesa meno della metà rispetto a quella dei loro colleghi. E ciò, a fronte di un lavoro del tutto analogo: in entrambi i casi i medici in formazione superano un concorso pubblico preselettivo, frequentano diverse ore di formazione in reparto e di lezioni frontali, sostengono esami e visitano pazienti.

La prescrizione del diritto alla richiesta di adeguamento della borsa di studio è decennale, ed inizia a decorrere, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità ad oggi prevalente, dalla data di pubblicazione dell’ultima normativa conclusiva dell’iter di recepimento della normativa europea, avvenuta in Italia solo nel 2007. Addirittura, secondo un parere pro-veritate redatto nel 2018 dall’ex consigliere della Corte di Cassazione dott. Di Amato, la prescrizione decennale inizierebbe a decorrere dal 2011, anno in cui la normativa complessiva relativa alla remunerazione dei medici specializzandi ha trovato definitiva cristallizzazione. Ciò anche grazie all’ausilio delle numerose pronunce sia di merito che di legittimità che hanno permesso il consolidarsi del quadro normativo di riferimento, la mancata chiarezza del quale, era ed è da imputarsi esclusivamente al colpevole ritardo dello stato italiano nel formulare una normativa di recepimento.

Possono, quindi, partecipare all’azione giudiziale, gli specializzandi in Medicina generale:

1) che hanno frequentato il corso a partire dal 01.01.2009. Per questa categoria di ricorrenti, che non abbiano inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione, il ricorso andrebbe notificato alla controparte, per evitare il compiersi della prescrizione, entro il 31.12.2018;

2) che hanno frequentato il corso a partire dall’ A.A. 1993, anno di equiparazione del corso di specializzazione in medicina generale agli altri corsi di specializzazione medica, e sino all’A.A. 2007. Per questa categoria di ricorrenti è necessario aver inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione entro il 31.12.2016, ed in tale caso il ricorso potrà ancora essere notificato tempestivamente alla controparte entro i dieci anni successivi alla ricezione dell’atto interruttivo;

In caso di riconoscimento del diritto spettano:

  • Le differenze retributive per tutti gli anni di specializzazione non correttamente remunerati;
  • La tassazione Irpef non dovuta;
  • Il costo dell’assicurazione non dovuta;
  • Gli oneri contributivi ed assistenziali;
  • La rivalutazione monetaria e deli interessi legali.

L’autorità da adire per il riconoscimento di tale diritto è sempre il Tribunale Civile di Roma, ciò in base all’attuale e consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Ma considerando l’alternatività del foro previsto in tali casi, potrebbe pure esser possibile incardinare i giudizi nei Tribunali dei luoghi in cui furono svolte le scuole di specializzazione.

Il tipo di ricorso che il nostro studio legale ha intenzione di proporre è in linea di principio di tipo collettivo. I ricorrenti verranno raggruppati, in gruppi il più possibile numerosi in base agli anni di frequentazione del corso di specializzazione. In casi particolari è possibile proporre anche ricorso individuale.

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui

Per contattare lo studio legale Leone-Fell, potete inviare una mail a [email protected]

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03/04/2020

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