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Medicina Generale vs Specializzazioni Mediche: il focus

Medicina Generale vs Specializzazioni MedicheMedicina Generale vs Specializzazioni Mediche

Ritenendo di dover rinviare ad un separato approfondimento la disciplina dei medici generali, avendo riguardo in particolare al regime delle incompatibilità a cui essi soggiacciono, e alla netta differenza di trattamento economico che accompagna i medici di medicina generale (circa € 850,00 mensili lordi) a fronte del medico specializzando (la parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica), vogliamo ora semplicemente analizzare e comparare la netta ambiguità, o per meglio dire la disparità di trattamento, tra i bandi di MMG 2016/2019, già emanati da quasi tutte le Regioni, e il Bando d’accesso alle scuole di specializzazione A.A. 2015/2016.

Si riporta, ancora una volta, la palese illegittimità dei bandi regionali, laddove escludono dalla partecipazione al prossimo concorso i neo laureati privi di abilitazione.

A titolo esemplificativo (vi rimandiamo al nostro precedente articolo ove viene fatta la comparazione dei bandi regionali) si riporta l’estratto del bando regionale relativo ai requisiti di accesso al concorso:

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

Art. 2, punto 2, lett. b) e lett. c), e punto 3:

  1. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
  2. a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  3. b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
  4. c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
  5. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. c), prima della data di inizio del Corso.

Medicina Generale vs Specializzazioni Mediche: PERCHE’ L’ESCLUSIONE E’ ILLEGITTIMA

L’assurdità di tale previsione è patente poiché viene richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il conseguimento dell’abilitazione prima della data di presentazione della domanda di partecipazione, anche se i test si svolgeranno a settembre! Ed invero, del tutto insensato risulta, infatti, precludere l’accesso al concorso a coloro i quali conseguiranno l’abilitazione a Luglio, e, quindi, in data comunque antecedente allo svolgimento del test.

COSA SUCCEDE INVECE NEL CONCORSO PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE

Articolo 4
(Requisiti di ammissione)

  1. Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n.244/2007, nonché dell’art. 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art. 5.
    Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.48/2015, il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’A.A. 2015-2016 al 1 novembre 2016, consegua l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all’esercizio della professione conseguita all’estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. E’ onere dell’Ateneo presso cui il candidato procederà ad immatricolarsi effettuare in tal senso le necessarie verifiche.

Alla luce di quanto sopra riportato, quindi, si evince un’evidente disparità di trattamento tra il candidato neo laureato senza abilitazione che concorre per Medicina Generale e il candidato neo laureato senza abilitazione che concorre per Specializzazioni Mediche.

Tale illegittimità è già stata oggetto di censura dei nostri ricorsi negli anni passati che il G.A. ha ritenuti fondati. Nello specifico, recentemente, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda – Adunanza di Sezione, lo scorso 9 settembre ha accolto la nostra istanza cautelare in via straordinaria, ammettendo i ricorrenti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana relativo al triennio 2015/2018.

Detta previsione è illegittima poiché viola il principio del c.d. “favor partecipationis”, principio cardine dei concorsi pubblici, in base al quale l’Amministrazione ha l’obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una reale ragione giustificatrice.

Medicina Generale vs Specializzazioni Mediche: COME RICEVERE TUTELA

Lo studio sta predisponendo un’azione legale (collettiva e individuale) volta a permettere l’accesso al concorso a coloro i quali conseguiranno l’abilitazione il prossimo luglio.

La data di scadenza per ricorrere è stata fissata in giorno 10 giugno, nonostante il concorso sia a settembre. Questa data si è resa necessaria poiché l’atto da impugnare è il singolo bando regionale che, a norma di legge, può essere impugnato entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dopo lo svolgimento delle prove e la pubblicazione delle relative graduatorie sarà possibile proporre un ulteriore ricorso, qualora si sia ottenuto un punteggio utile per l’accesso al corso di formazione specifica in una delle Regioni “non scelte” dal candidato.

E’ possibile impugnare il relativo bando o le successive graduatorie (per il secondo tipo di ricorso), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, innanzi al T.A.R. Lazio – Roma ovvero entro 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione si potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Per aderire e scaricare i moduli di adesione a medicina generale clicca qui.

Approfondimento a cura dell’Avv. Giuseppe Saeli

16/07/2016

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