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Minori con spettro autistico e assistenza sanitaria in convenzione: il metodo Aba

Le famiglie di bambini autistici possono rivolgersi al Sistema sanitario nazionale per sottoporre i propri figli al trattamento ABA, in quanto tale metodo rientra, a norma dell’articolo 60 del D. P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità in attuazione della legge n. 134 del 18 agosto 2015, tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero tra le prestazioni che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico.

Il Metodo Aba

Il metodo ABA (Applied Behavioral Analysis) risulta, infatti, essere molto efficace in quanto grazie all’ausilio di varie figure professionali e ad un insieme di procedure ed esercizi, ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e di promuoverne altri appropriati, consentendo un miglioramento della qualità della vita del bambino.

Di fatto, le famiglie hanno, però, riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere ad una tutela adeguata per i propri figli e si sono trovate costrette a rivolgersi al Giudice amministrativo, ottenendo grandi vittorie su diverse tematiche correlate al tema.

Infatti, se da una parte la terapia può produrre enormi benefici per il minore affetto dal disturbo dello spettro autistico, dall’altra tale trattamento risulta essere molto oneroso.

 

La decisione dei giudici

La giurisprudenza amministrativa, negli ultimi anni, si è, dunque, occupata copiosamente della tutela di questi minori, rendendo più accessibile e concreto l’applicazione del metodo ABA.

Il Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla questione, in accoglimento di vari ricorsi proposti da genitori di minori affetti da disturbo dello spettro autistico, ha stabilito che:

  • Il minore ha diritto ad un piano individualizzato che tenga conto del diverso livello di gravità del disturbo dello spettro autistico;

Sul punto, il Giudice amministrativo, a fronte di ricorsi proposti da genitori di minori, che lamentavano l’insufficienza del monte ore di prestazioni assegnate ai loro figli, nonché la durata del trattamento (nello specifico, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 131/2021) ha statuito che “i livelli essenziali di assistenza devono essere assicurati attraverso la predispozione di adeguati piani individualizzati, calibrati sullo specifico bisogno socio-sanitario dell minore e non attraverso la predisposizione di rigide e standardizzate fasce orarie di trattamento ABA” (Tar Campania, sezione quinta, sen. N. 6305/2023; Tar Campania, sezione quinta, sent. N. 6047/2023).

  • Il minore ha diritto ad essere preso in carico dall’Amministrazione sanitaria, che dovrà predisporre un apposito programma, che definisca le prestazioni sanitarie necessarie per il bambino;
  • Le famiglie del minore, in alcuni casi, hanno diritto al risarcimento del danno;

In molti casi affrontati dai vari TAR è emersa la difficoltà delle famiglie di ottenere la presa in carico dei figli minori affetti da autismo da parte delle AA.SS.LL., nonchè la tendenza delle stesse a non riconoscere, anche a seguito della presa in carico del minore, con interventi riconducibili al metodo ABA.

Recentemente, il Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi sul punto, con la sentenza n. 6908/2023 ha stabilito che sussiste l’obbligo in capo all’Amministrazione sanitaria di valutare in concreto la peculiare condizione di salute del bambino al fine di redigere un piano/programma/progetto individuale che definisca in modo puntuale le prestazioni che devono essere erogate dal servizio sanitario regionale.

Con tale pronuncia, il Tar ha accolto anche la richiesta risarcitoria, sul presupposto che, nel caso specifico era stato riconosciuto un certo numero di ore di trattamento cognitivo-comportamentale e l’Amministrazione non solo non aveva ancora provveduto alla redazione del piano di cura individuale attualizzato ma non aveva nemmeno erogato un trattamento che gli era stato riconosciuto come dovuto.

  • Le famiglie hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute presso le strutture private.

Con la recente sentenza n. 6524/2023 il Tar Lazio ha stabilito l’obbligo in capo al Servizio Sanitario Regionale di garantire al minore il trattamento ABA, in quanto riconosciuto, o in via diretta attraverso le apposite strutture convenzionate o anche in via indiretta attraverso il rimborso delle spese sostenute a tal fine da parte della famiglia presso strutture private da questi individuate.

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08/02/2024

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