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MMG 2018, illegittimo il test in Veneto: violato l’anonimato

Violazione dell’anonimato al test per l’accesso alla scuola di formazione in Medicina generale MMG 2018 in Veneto dove è stato esplicitamente chiesto ai candidati di esporre sul proprio banco la scheda anagrafica compilata e il documento d’identità per verificarne la corrispondenza durante lo svolgimento del test.

Il presidente di commissione – si legge nel verbale – invita i candidati a tenere ben in vista il documento d’identità e la sceda anagrafica, in modo da permettere il riconoscimento del candidato anche durante la prova”. E viene inoltre specificato che “il mancato rispetto delle procedure sopra indicate comporta l’esclusione dalla prova”.

E così, attenendosi a quanto richiesto, gli aspiranti medici di base che hanno effettuato il test a Verona hanno tenuto il documento e la scheda anagrafica sul banco, in modo da essere ben identificati durante il test.

La violazione dell’anonimato è un fatto gravissimo – chiariscono Francesco Leone e Simona Fell – in quanto la conoscenza dell’identità del candidato può portare a favoritismi e/o penalizzazioni con conseguente manomissione degli elaborati. Già in passato, in concorsi simili e per la medesima violazione, il nostro studio ha ottenuto, come risarcimento del danno, l’ammissione in sovrannumero dei propri ricorrenti”.

Nel 2015, per un caso analogo, il Tar Lazio ha disposto l’immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti che avevano partecipato al test d’accesso per Medicina e Odontoiatria specificando che “se nel corso di una procedura selettiva l’Amministrazione richiede, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venga lasciato aperto sul banco, congiuntamente al codice a barre, tale fattispecie è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”.

Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha inoltre chiarito che “nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

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23/02/2019

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