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MMG, Decreto Calabria e attività libero-professionale: nostra vittoria al Tar

Aveva partecipato al bando per il corso di formazione specifica in Medicina Generale MMG 2021/24, tramite graduatoria riservata della Regione Lombardia, ma secondo il Decreto Calabria, la frequenza al corso è incompatibile con l’attività libero-professionale. Non ritenendo corretta tale clausola, si è rivolto al nostro studio legale per ottenere la dovuta tutela.

I giudici del Tar hanno accolto la nostra istanza, consentendo al medico in formazione di proseguire la sua attività professionale in contemporanea al corso MMG.

Il modulo di iscrizione, facendo seguito al Decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006, chiede infatti ai medici di dichiarare ”- di non svolgere attività libero-professionale; – di avere/di non avere in corso alcun rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, nonché di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale, né con i medici tutor […]”.

I giudici, accogliendo il nostro ricorso, hanno confermato il diritto “di parte ricorrente a frequentare il Corso di Formazione in Medicina Generale per la Regione Lombardia triennio 2021/2024 e a continuare a svolgere la propria attività libero-professionale”.

Pertanto, tutti coloro che non desiderano interrompere la propria attività lavorativa e al contempo frequentare il corso MMG possono contattare il nostro studio. Clicca su Inizia e un nostro legale ti ricontatterà:



26/05/2022

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