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MMG e libera professione: l’incompatibilità è illegittima

L’incompatibilità tra la frequenza del corso ordinario MMG e lo svolgimento dell’attività libero professionale prevista dai vari Bandi regionali è assolutamente illegittima.

MMG e libera professione

L’incompatibilità tra la frequenza del corso ordinario MMG e lo svolgimento dell’attività libero professionale prevista dai vari Bandi regionali è assolutamente illegittima.

Il Giudice amministrativo ha stabilito che tale incompatibilità è da ritenersi assolutamente illegittima in quanto la frequenza del corso prevede un numero di ore lavorative giornaliere che non preclude al medico iscritto al corso di poter esercitare e organizzare la libera professione nelle restanti ore.

In passato, il Tar e il Consiglio di Stato hanno dichiarato l’illegittimità dell’estensione del regime di incompatibilità nei confronti dei medici del Decreto Calabria (senza borsa di studio) stabilendo che “le cause di incompatibilità costituiscono un’eccezione alla generale libertà di iniziativa economica ed occorre accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle relative disposizioni”. Sulla base di tali premesse, quindi, è stato riconosciuto ai corsisti sovrannumerari il diritto di continuare a frequentare il corso e svolgere la propria attività libero-professionale.

Recentemente, il Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’incompatibilità esistente per i corsisti ordinari (con borsa di studio), ha rilevato l’ingiustificata discriminazione esistente tra medici aventi lo stesso percorso formativo e ha ammesso tale possibilità anche per i medici percettori di borsa.

Oggi, dunque, non è esclusa la possibilità dei corsisti MMG – con borsa o senza borsa – di svolgere contemporaneamente attività libero professionale, qualora ne sia accertata la compatibilità con gli obblighi formativi imposti dalla frequentazione del Corso.

La giurisprudenza ha, infatti, precisato che “l’incompatibilità dovrà essere sempre vagliata caso per caso in ragione delle diverse modalità di svolgimento del corso e dell’attività libero professionale onde non è possibile stabilire a priori una rigida incompatibilità tra il corso e l’attività libero professionale” visto che la ratio dell’incompatibilità, come prevista dal bando, risiede nell’esigenza di preservare e di garantire il perseguimento degli obiettivi didattici del corso e di evitare che il corsista possa assumere incarichi che interferiscano e pregiudichino l’obbligo di garantire la frequenza del corso … inducendola a porre in essere un numero di assenze superiore al consentito, intralciando il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi perseguiti…”.

Il Tar del Lazio, in più occasioni ha, quindi, disposto l’annullamento dei bandi regionali nei limiti dell’interesse dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto di concludere il percorso formativo e di specializzazione proseguendo nelle proprie attività lavorative, previa verifica della loro concreta compatibilità con la frequenza del corso.

Secondo i Giudici, infatti, non è legittimo che l’incompatibilità per i corsisti ordinari sia data dalla percezione della borsa in quanto ciò che si vuole tutelare è il rispetto della frequenza del corso a tempo pieno e di conseguenza non può sussistere una inconciliabilità in astratto, ma l’Amministrazione è tenuta a svolgere una verifica in concreto!

Pertanto, tutti coloro che non desiderano interrompere la propria attività lavorativa o intendono iniziare a svolgerla senza essere esclusi dal corso MMG possono contattare il nostro studio. 

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05/04/2024

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