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Mobbing “immobiliare”: costituisce illecito che fa scattare il diritto al risarcimento del danno!

Mobbing “immobiliare”: costituisce illecito che fa scattare il diritto al risarcimento del danno!

Ove il concedente cagioni uno stress psicologico all’affittuario, contro l’obbligo, sancito dal codice civile, di assicurare all’inquilino il pacifico godimento dell’immobile, può essere chiamato a risarcire il danno da “mobbing immobiliare”.

norma_default200Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un inquilino che era stato chiamato in giudizio numerose volte dal proprietario dell’immobile condotto in locazione con lo scopo di spingerlo ad abbandonare l’appartamento. Le cause giudiziarie, tutte dichiarate infondate e rigettate, avevano avuto l’effetto di causare uno stress psicologico all’affittuario, contro l’obbligo, sancito dal codice civile, di assicurare all’inquilino il pacifico godimento dell’immobile.
Per la Cassazione, dunque, il mobbing immobiliare, consistente nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari “per cacciare gli inquilini” allo scopo di sfruttare meglio l’immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica, costituisce un illecito che fa scattare il diritto al risarcimento del danno.

Mobbing “immobiliare”, il percorso dei giudici

Rigettata la tesi assunta nella specie dalla Corte di appello, secondo cui, invece, inammissibile doveva ritenersi la domanda risarcitoria motivata dal c.d. mobbing immobiliare e cioè dalle iniziative giudiziarie intraprese in danno del ricorrente, nel corso del tempo, per ottenere il rilascio dell’immobile locatogli, la cui responsabilità avrebbe dovuto essere fatta valere, di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti, temerariamente intrapresi, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Per i Giudici di legittimità, il mobbing immobiliare esula dall’ambito di applicazione dell’art. 96 c.p.c. poiché, nell’ipotesi in cui vi sia stata effettivamente una protratta condotta illecita di molestia e pressione, l’illecito non sarebbe identificabile nell’avvio del singolo procedimento, e dunque non sarebbe certo identificabile la correlata difesa, anche sul piano risarcitorio della reintegrazione della sfera giuridica lesa, in ogni singolo procedimento mediante appunto l’azione ad esso accessoria regolata dall’articolo 96 c.p.c..

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

13/03/2017

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