Modifica delle condizioni di appalto prima della stipula del contratto: ammissibilità?
Il Consiglio di Stato chiarisce che non è possibile modificare alcuna delle condizioni del futuro rapporto contrattuale, fissate unilateralmente dalla pubblica amministrazione, dopo che la gara si è conclusa.
Il Consiglio di Stato si è espresso ( Sentenza 19 gennaio 2017 , n. 222) in una fattispecie in cui l’impresa aggiudicataria aveva domandato una modifica delle condizioni dell’appalto “a valle” della procedura di gara, prima della stipula del contratto. Il Collegio ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana, richiamando i commi 7 e 9 dell’articolo 11 del (previgente) Codice dei contratti pubblici, i quali prevedono, rispettivamente, l’irrevocabilità dell’offerta presentata in sede di gara e il termine entro il quale permane il vincolo per l’impresa offerente, scaduto il quale l’aggiudicatario può sciogliersi da esso.
Modifica delle condizioni di appalto prima della stipula del contratto, le argomentazioni della sentenza
Il Consiglio, condividendo le argomentazioni del Tribunale toscano, ha affermato che la previsione di questo termine massimo ha la duplice finalità di consentire alla stazione appaltante, da un lato, di effettuare tutte le verifiche circa l’insussistenza dei presupposti per un eventuale intervento in autotutela sull’aggiudicazione, e dall’altro lato di offrire all’impresa aggiudicataria un rimedio nell’ipotesi del mancato rispetto dei termini per lo svolgimento di quelle verifiche. Tutto ciò, tuttavia, nel presupposto dell’immodificabilità dell’offerta, il quale rappresenta un ovvio predicato della sua irrevocabilità, oltre che del principio di par condicio e dell’essenza stessa della procedura ad evidenza pubblica.In particolare, quest’ultima costituisce un modello impersonale di contrattazione, attraverso il quale l’amministrazione pubblica, vincolata alla sua osservanza, predetermina in via unilaterale le condizioni del futuro rapporto contrattuale e sulla base di queste procede alla selezione della migliore offerta da parte del mercato privato. Alla luce di tali considerazioni, nessuna modifica di queste condizioni è possibile una volta che la gara si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta: l’operatore economico privato può infatti modulare le proprie condizioni sulla base fissata dall’amministrazione in sede di gara, ma non già dopo che questa si è conclusa, privando così di significato la selezione competitiva appena svoltasi.
Giuseppe Bruno per Norma.dbi.it
31/01/2017