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Motivi aggiunti nel rito “superaccelerato”

Motivi aggiunti nel rito “superaccelerato”

E’ possibile proporre motivi aggiunti nell’ambito del rito “superaccelerato”? Quali conseguenze comporta sul rito applicabile?

200-posti-in-piu-696x298La previsione di un rito superaccelerato per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione è volta a consentire la definizione del giudizio prima del provvedimento di aggiudicazione, predefinendo la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione.

Motivi aggiunti nel rito “superaccelerato”, le rilevazioni del Tar Campania

Il Collegio (T.A.R. Campania – Napoli – Sentenza  19 gennaio 2017 , n. 434) ha tuttavia osservato che, una volta che il provvedimento di aggiudicazione intervenga in corso di causa, non appare logico, né utile per ragioni di economia processuale, precludere l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti.
In questo senso depone anche il principio generale della cumulabilità delle azioni connesse soggette a riti diversi di cui all’art. 32, comma 1 c.p.a., nonché il principio di proponibilità dei motivi aggiunti per l’impugnativa dei nuovi atti connessi con quelli del giudizio già in corso, contemplando che, se la domanda nuova è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi.
Il principio di cumulabilità delle azioni è volto a garantire l’unitarietà del giudizio, in coerenza con il principio di effettività e completezza della tutela giurisdizionale, assicurando la valutazione complessiva della vicenda sostanziale portata all’attenzione del giudice.

Motivi aggiunti nel rito “superaccelerato”, esigenze di unitarietà

norma_default200Tale esigenza di unitarietà trova riscontro anche in materia di impugnativa delle procedure di gara, per provvedimenti in stretta connessione tra loro, anzi uno condizionante l’altro, come l’esclusione o l’ammissione di concorrenti e l’aggiudicazione definitiva.
Pertanto il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. deve essere interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto all’introduzione del non ancora definito giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a., senza in assoluto escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
Quanto al rito applicabile in queste ipotesi, esiste un principio di prevalenza del rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa.
Tale rito deve individuarsi in quello disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che ormai in maniera consolidata e “ordinariamente” si applica all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, tanto da prevalere anche sul rito ordinario (come ad es. in caso di proposizione congiunta di domanda di annullamento di atti della procedura e domanda risarcitoria).

Giuseppe Bruno per Norma.dbi.it

30/01/2017

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