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Neomamme, nuove tutele dalla Cassazione in materia di licenziamento

Neomamme nuove tuteleNeomamme, nuove tutele dalla Cassazione in materia di licenziamento

Deve considerarsi nullo il licenziamento per prolungata assenza dal lavoro intimato nei confronti di una lavoratrice madre al rientro in servizio per mancata ottemperanza all’ordine datoriale di riprendere servizio presso un’unità aziendale situata in un comune diverso da quello ove la donna prestava servizio al momento della gravidanza.

Neomamme, nuove tutele: la pronuncia della Cassazione

E’ quanto statuito dai Giudici della Sezione Lavoro della Suprema Corte, con sentenza 30 giugno 2016, n. 13455.
Nel caso in questione, il datore di lavoro ordinava alla lavoratrice madre di riprendere servizio presso un’unità aziendale situata in un comune diverso da quello dove la donna prestava servizio al momento della gravidanza. A fronte di una prolungata assenza della donna, che decideva di non conformarsi all’ordine del datore di lavoro sulla nuova sede, quest’ultimo intimava il licenziamento.
La Cassazione, riformando le sentenze rese dai giudici di merito, accoglieva il ricorso della lavoratrice che aveva impugnato il provvedimento di licenziamento. Le difese della lavoratrici si basano sul diritto della neomamma di rientrare in servizio dopo la maternità presso la stessa unità aziendale di provenienza, oppure in una differente unità produttiva ma nell’ambito dello stesso comune.

Neomamme, nuove tutele: le speciali garanzie a tutela della maternità

Nel valutare la legittimità del licenziamento per prolungata assenza dal lavoro, intimato nei confronti di una lavoratrice madre al rientro in servizio, non si può prescindere dall’applicazione delle speciali garanzie poste dal D.Lgs. n. 151/2001 a tutela della maternità.

I giudici rilevano, al riguardo, che l’articolo 56, comma 1, del decreto prevede il diritto delle lavoratrici, salvo il caso in cui vi rinuncino espressamente, di rientrare al lavoro, al termine del periodo di maternità, nella stessa unità produttiva ove lavoravano all’inizio del periodo di gravidanza o in altra sede posizionata nello stesso territorio comunale.

Neomamme, nuove tutele: la funzione familiare della donna

Il D.Lgs. n. 151/2001, infatti, in attuazione dei valori di cui agli artt. 31 e 37 della Costituzione e della Direttiva CE n. 85/1992, prevede un articolato e complesso insieme di garanzie e diritti volti ad assicurare l’essenziale funzione familiare della donna e rispondenti all’esigenza di tutela della maternità (ora, in senso più lato, della genitorialità); né la peculiare natura dei valori così protetti e la preminenza dai medesimi rivestita nell’ordinamento è priva di riflessi nella dimensione attuativa del rapporto, richiedendo o legittimando, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, tutti quei comportamenti, sia di segno positivo che negativo, e anche non strutturalmente riconducibili ad un facere, che possano cooperare alla loro attuazione.

Pertanto, dopo questa sentenza i datori di lavoro dovranno fare attenzione nell’intimare il licenziamento per i motivi sopra citati alle neomamme che non rientrano in servizio.

11/07/2016

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