Notifica a mezzo PEC: quid iuris nel caso in cui manchi la firma digitale nella relata?
Valida la notifica a mezzo PEC anche se la relata di notifica del ricorso al difensore della controparte è priva della firma digitale. (Ordinanza 14 marzo 2017 , n. 6518)
La Corte di legittimità, nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per nullità della notificazione eseguita a mezzo pec dal difensore del ricorrente in quanto la relata di notifica era priva della firma digitale.
Ad avviso dei Giudici, poiché il documento era diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario non vi è stata nessuna limitazione dei diritti difensivi della parte ricevente.
Notifica a mezzo PEC, l’ordinanza della Cassazione
Precisamente, nell’ordinanza qui in commento, la Corte ha avuto cura di osservare che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto, anzi è ammessa la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore dell’atto.
Orbene, nella specie, nella notificazione eseguita a mezzo pec, la mancata forma digitale della relata non lascia nessun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell’avvocato attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita di procura speciale.
Peraltro, proseguono i Giudici, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
In conclusione, la notifica del ricorso in cassazione eseguita a mezzo pec, ove sia assente nella relata di notifica la firma digitale del procuratore, coma avvenuto nella specie, non determina la nullità dell’atto notificato in quanto con la consegna telematica al destinatario vi è il raggiungimento dello scopo.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it