Notifica al portiere: nulla se manca l’attestazione di vane ricerche del destinatario
La relazione dell’ufficiale giudiziario deve contenere a pena di nullità attestazioni sul mancato rinvenimento delle persone che ex art. 139 c.p.c. sono legittimate a ricevere il plico.
Notifica al portiere, parola alla Cassazione
A ribadirlo è la Sezione Tributaria della Suprema Corte con la sentenza 10 febbraio 2016 , n. 3595.
La Corte ha rammentato che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.
Notifica al portiere, l’orientamento
E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.
Alla stregua di quanto precede la Corte ha accolto il ricorso di una società che si era vista recapitare l’atto impositivo al portiere del domicilio fiscale indicato dal liquidatore.
Non sempre, in conclusione, è valida la consegna dell’accertamento fiscale o della cartella di pagamento al portiere. La notifica è nulla quando la relazione dell’ufficiale giudiziario è priva delle attestazioni sul mancato rinvenimento di altre persone legittimate a ricevere il plico e la successiva raccomandata al contribuente non sana la procedura.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it