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Notificazione del provvedimento a mezzo posta, il termine per impugnare

Notificazione del provvedimento a mezzo posta, il termine per impugnare decorre trascorsi 10 giorni dall’avviso di tentata notifica

tribunale-2Notificazione del provvedimento a mezzo posta, due questioni all’esame del T.A.R. Piemonte

Il T.A.R. Piemonte, con la sentenza n° 1427/2016, affronta due questioni di diritto complesse e ricche di risvolti sulla vita concreta di molti cittadini. Si tratta del problema relativo al perfezionamento della notifica del provvedimento a mezzo posta e di quello riguardante gli effetti sui giudizi in corso di una pronuncia di incostituzionalità.

La vicenda portata all’esame del giudice amministrativo ha ad oggetto il ricorso di due ditte contro i provvedimenti con cui il Comune di Avigliana revocava le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. La decisione dell’Amministrazione era fondata sul presupposto che i soci illimitatamente responsabili delle ditte, cui si estende il fallimento delle rispettive imprese, non possedessero i requisiti previsti dall’art. 5 D.lgs. 114/1998, il quale sancisce che l’attività commerciale non può essere svolta dal fallito, a meno che non vi sia stata riabilitazione.

Notificazione del provvedimento a mezzo posta, le ragioni dei ricorrenti

giudiceLa tesi dei ricorrenti mira a contestare la legittimità dell’operato del Comune, sotto un duplice profilo. In primo luogo, si ritiene che la norma richiamata dall’Amministrazione fosse stata già abrogata implicitamente per effetto della riforma del 2006, che ha innovato il diritto fallimentare, eliminando l’istituto della riabilitazione, sostituito da quello dell’esdebitazione. Le ragioni della riforma, con cui si voleva rendere meno afflittive le conseguenze del fallimento, eliminando le incapacità “infamanti” previste originariamente, giustificherebbero l’ipotesi di abrogazione tacita di una normativa in aperto contrasto con le finalità perseguite dal legislatore.

In secondo luogo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2008, aveva dichiarato incostituzionali gli artt. 50 e 142 l.fall., nel testo antecedente alla riforma, nella parte in cui stabilivano che le incapacità derivanti dal fallimento perdurano anche oltre la chiusura della procedura concorsuale. Secondo le ditte ricorrenti, ciò avrebbe travolto anche i provvedimenti impugnati, poiché adottati sulla base di una disciplina di cui la Consulta ha sancito la contrarietà alla Costituzione, con una pronuncia di efficacia retroattiva.

Notificazione del provvedimento a mezzo posta, i principi sanciti dal T.A.R.

Tuttavia, il T.A.R., rigetta il ricorso, per due ordini di motivazioni. Anzitutto, viene dichiarata l’irricevibilità per tardività del ricorso. Il giudice amministrativo, infatti, precisa che quando la notificazione del provvedimento viene effettuata a mezzo posta e l’agente postale non possa recapitare l’atto direttamente nelle mani del destinatario, la notifica si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata contenente l’avviso di tentata notifica, e non dal giorno di “compiuta giacenza” o da quello di avvenuto ritiro, che rileva solo se anteriore al decimo giorno (art. 8, comma 4, L. 890/1982). Nel caso di specie, l’applicazione di questo principio comporta che il termine di 60 giorni per presentare ricorso sia inutilmente decorso.

La circostanza che il provvedimento di revoca del Comune sia divenuto definitivo, implica che il rapporto tra le ditte ricorrenti e l’Amministrazione possa definirsi “esaurito”, e dunque non suscettibile di essere inficiato dalla sentenza di incostituzionalità della Corte.

Notificazione del provvedimento a mezzo posta, un esito paradossale

Sebbene il T.A.R., abbia deciso di compensare le spese, evidenziando la fondatezza nel merito delle ragioni dei ricorrenti, viene dichiarata l’irricevibilità. Un grave danno per dei piccoli imprenditori, che per ragioni esclusivamente procedurali, non potranno riprendere la loro attività, bloccata da una normativa ormai superata, e nonostante abbiano pagato per intero la massa fallimentare.

Dott. Alessandro Re

01/12/2016

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