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Novità per l’accesso al TFA sostegno V ciclo: modalità e requisiti per le prove di accesso. Ammissione laureati in pedagogia e psicologia senza prove preselettive

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”29952″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]Con il decreto interministeriale n. 90 del 07 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha modificato il decreto ministeriale n. 92 dell’08 febbraio 2019, nella parte in cui disciplina le modalità di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità. In particolare, con il nuovo Decreto, il Ministero dell’istruzione ha permesso ai docenti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, di accedere direttamente alle prove scritte, così come già indicato dall’articolo 2, comma 08, della legge 6 giugno 2020, n. 41.

Per permettere a tali docenti di partecipare alla procedura di accesso al corso, il Ministero ha richiesto a ciascun Ateneo di riaprire i termini per la presentazione delle domande, per un periodo di almeno quattordici giorni.

Contestualmente, con il medesimo decreto, il Ministero ha previsto che “Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”.

Diverse centinaia di docenti, dunque, potranno iscriversi ai bandi per l’accesso ai corsi in questione senza sostenere le prove preselettive. Dall’altro lato, tutti i docenti esclusi dalla disposizione in parola sosterranno la prova preselettiva, senza tuttavia potersi giovare del relativo punteggio ivi conseguito ai fini della predisposizione della graduatoria finale.

Ebbene, tale previsione è illegittima e discriminatoria e per tale motivo, il nostro studio legale, da sempre al fianco dei docenti, ha già da tempo attivato un’azione collettiva tesa a tutelare quanti, pur avendo un’esperienza di studio o di lavoro analoga o superiore ai docenti ammessi ad accedere direttamente alle prove scritte, senza sostenere il test preselettivo, non hanno ricevuto alcun tipo di tutela.

Si tratta, in particolare, dei docenti laureati in materie psicologiche e pedagogiche e con esperienza di assistente all’autonomia, i quali, pur avendo competenze addirittura più specifiche dei docenti con trentasei mesi di servizio, si trovano a dover affrontare un percorso diverso.

Ed infatti, il decreto del 7 agosto premia l’esperienza e non la competenza, in spregio alle direttive ministeriali sui concorsi pubblici, escludendo chi, in virtù di un percorso quinquennale, durante il quale si studiano approfonditamente la didattica speciale, la pedagogia e la psicologia, oltre a materie sociologiche, di metodologia didattica e di antropologia, afferenti alla sfera “scienze umane”, avrebbe diritto ad accedere direttamente al corso del TFA sostegno, o al minimo alle prove scritte, senza passare dalle preselettive.

Per chi ancora non lo avesse fatto, è ancora possibile aderire al ricorso in questione, con il quale si chiederà l’accesso diretto al TFA sostegno, in ragione delle competenze superiori maturate dai laureati in materie psicologiche e pedagogiche e con esperienza di assistente all’autonomia e in subordine l’accesso diretto alle prove scritte, al pari dei docenti con trentasei mesi di servizio.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Fai click qui e aderisci subito al ricorso” color=”juicy-pink” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.avvocatoleone.com%2Fricorsi%2Ftfa-sostegno-ammissione-laureati-in-pedagogia-e-psicologia-senza-prove-preselettive%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

18/08/2020

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