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Nuova vittoria al Tar Lazio: l’Ateneo di Salerno condannato al risarcimento per i Test d’ingresso

medicinaNuova vittoria del nostro staff legale: il Tar del Lazio, con sentenza breve, ha accolto il nostro ricorso avverso l’esclusione dal corso di laurea di Medicina e Odontoiatria di dieci studenti salernitani.

Anche questa volta a salire sul banco degli imputati vi è il numero chiuso e, soprattutto, il test d’accesso alla facoltà dei propri sogni. Proprio il sistema di selezione è stato al centro di un lungo contenzioso che, negli ultimi mesi, ha visto fronteggiarsi dinnanzi al Tar atenei e aspiranti medici. Il nostro studio, assoluto protagonista di questa battaglia, ha già ottenuto in passato l’immatricolazione in sovrannumero di migliaia di studenti; oggi, questa nuova vittoria al Tar ci riempie di orgoglio per due diverse ragioni.

La prima è che, finalmente, anche i giovani studenti salernitani potranno iniziare il proprio percorso di studi. La seconda ragione è che, a differenza di altri casi analoghi, questa volta il Collegio giudicante ha deciso con sentenza “breve” cioè immediatamente definitiva. A ciò si aggiunga che, per la prima volta, il Tar ha condannato l’università al risarcimento danni in favore degli studenti ricorrenti.

Insomma un’altra vittoria a tutto tondo che ci riempie di orgoglio!

Di seguito si potrà leggere la sentenza e le sue motivazione.

 

N. 06014/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02422/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxx, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto ex art.25 C.p.a. presso lo studio dell’avvocato Francesco Stallone in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; Universita’ degli Studi diSalerno, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca – Consorzio Interuniversitario;

nei confronti di

Ambra Navetta, non costituita;

per l’annullamento

del D.M.85/2014 dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea al ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2014/2015”;

del DM 220/2014 dettante “definizione dei posti disponibili”;

del bando di concorso dell’Ateneo di Salerno per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015;

dell’elenco del 22 aprile 2014 pubblicato sul sito del MIUR il 12 maggio 2014 con riferimento alla mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a..

Considerato che il ricorso meriti accoglimento, in considerazione dell’orientamento consolidato della Sezione in materia di violazione dell’anonimato concorsuale, per quanto riguarda l’aspetto specifico del c.d. “codice a barre” apposto tanto sulla scheda anagrafica quanto sulla scheda risposte, con riferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015, alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013 nonché, da ultimo, della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, n.15/2005 del 5.01.2005, in virtù della quale “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ( cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all’ammissione al corso di Medicina dell’Università di Messina per l’anno accademico 2010-2011)”;

Ritenuto che, secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014, la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e per l’effetto di ammettere parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea presso l’Università indicata in ricorso;

Rilevato che, per l’effetto, il ricorso può essere accolto e che poiché parte ricorrente non deduce di avere interesse all’annullamento dell’intera procedura ma, al contrario, alla mera ammissione in sovrannumero può prescindersi dall’integrazione del contraddittorio, non sortendo tale ammissione in soprannumero alcun effetto, se non a livello di mero interesse in via di fatto, sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011);

Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano, come per legge, seguire la soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio delle posizioni dei terzi.

Condanna l’amministrazione soccombente a rifondere ai ricorrenti, in solido, le spese di lite, che si liquidano in euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

Il 27/04/2015DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

22/04/2022

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