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Obbligo di firma per i tifosi soggetti a Daspo: va motivato!

Obbligo di firma per i tifosiObbligo di firma per i tifosi soggetti a Daspo: va motivato!

Il provvedimento del questore che impone al tifoso colpito da Daspo anche l’obbligo di firma durante lo svolgimento della partita di calcio deve essere motivato in maniera specifica, perché l’applicazione della misura interdittiva di non recarsi allo stadio non basta per giustificare anche l’impiego della misura di prevenzione.

Obbligo di firma per i tifosi: la pronuncia della Cassazione

E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 6 giugno 2016, n. 23303.  Invero, ad avviso degli Ermellini, è proprio  dalla particolare natura dell’obbligo di firma del soggetto destinatario del Daspo  che scaturisce la necessità di una motivazione che tenga conto anche della pericolosità del soggetto e della gravità degli episodi accertati. Il provvedimento motivato, altresì, non richiede formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire con l’obbligo di presentazione l’osservanza del divieto. A tal proposito, è opportuno chiarire, come ribadito dalla stessa Suprema Corte, che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisca condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura, per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale, occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.

Obbligo di firma per i tifosiTuttavia, per completezza di argomentazione, è opportuno fare una distinzione tra tale provvedimento e quello giudiziario, in quanto mentre il divieto, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 6 comma quinto della legge 401 del 1989, di accedere ai luoghi sedi di manifestazioni sportive, con l’eventuale ulteriore prescrizione di presentarsi all’Ufficio di polizia in concomitanza di esse, è un provvedimento di natura amministrativa, il divieto disposto dal Giudice a seguito di sentenza di condanna per i reati indicati al comma settimo della disposizione medesima è strutturalmente diverso ed indipendente rispetto al primo, pur avente identico contenuto. Ne consegue, pertanto, che la circostanza che il provvedimento questorile preveda una durata maggiore non è incompatibile con una eventuale, più breve, durata imposta dal giudice penale.

Obbligo di firma per i tifosi: una normativa lacunosa

Dalla vicenda sopra richiamata, è  evidente come la normativa appaia ancora oggi del tutto lacunosa, oscura e contrastante in molteplici punti, a causa di una legislazione confusionaria che a tratti sfocia nell’incostituzionalità. Infatti, il Daspo, anziché avere un carattere preventivo, sembra configurarsi con una funzione repressiva e punitiva, spinta dall’onda emotiva dell’opinione pubblica dopo i gravi accadimenti dell’Heysel di Bruxelles e della morte dell’ispettore Filippo Raciti. Una legislazione, peraltro, tesa a criminalizzare “in blocco” una categoria, piuttosto che  a garantire la “pax publica”.

Obbligo di firma per i tifosi: da scartare il modello inglese

Sicuramente, visti i risultati prodotti, non appare proprio congeniale imitare il decantato modello inglese, il quale se da un lato ha reso “vivibili” gli stadi senza gli Hooligans, dall’altro non ha in alcun modo prodotto situazioni idonee a limitare la violenza al di fuori delle strutture sportive. Sarebbe opportuno, quindi, non emulare tale modello fallimentare che, peraltro, con l’introduzione del F.B.O. (football banning order) ha visto aumentare del 45%/50% gli incidenti al di fuori degli impianti sportivi, quanto piuttosto porre in essere rimedi del tutto originali. La fantasia, almeno sino ad oggi, alla nostra classe politica non è mancata.

Articolo a cura di Mariano Fergola

14/07/2016

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