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PALERMO, ALTRI 25 STUDENTI VINCONO IL RICORSO: IMMATRICOLAZIONE IMMEDIATA A MEDICINA!

ALTRI 25 STUDENTI, IN UN PRIMO MOMENTO ESCLUSI DA MEDICINA VINCONO IL RICORSO E HANNO DIRITTO DI IMMATRICOLARSI IMMEDIATAMENTE A MEDICINA PALERMO!

Di seguito la sentenza!

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2014, proposto da:
XXXXXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Fratello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via E. Amari n. 76; 
contro
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; l’Università degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge; 
nei confronti di
Ettore Palizzolo, Caterina Curatolo, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– della graduatoria unica del concorso, e del relativo decreto di approvazione, per l’ammissione ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014, pubblicata in data 23.9.2013 relativa all’Università di Palermo, nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi;
– dei successivi scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti;
– dei verbali della Commissione del concorso dell’Università di Palermo e delle Sottocommissioni di aula, ove i ricorrenti hanno svolto la prova di ammissione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;
e per l’accertamento:
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa ai Corso di laurea in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati, depositato a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e la documentazione depositata;
Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;
Relatore il primo referendario dott.ssa Maria Cappellano;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2014 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;
Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente proposto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, relativi alla graduatoria per l’ammissione ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2013/2014, pubblicata in data 23.9.2013 relativa all’Università di Palermo, nella parte in cui i predetti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi.
A seguito dell’opposizione al ricorso straordinario, ritualmente notificata da uno dei controinteressati (Palizzolo Ettore) ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, parte ricorrente si è costituita in giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo le doglianze già esposte con il rimedio amministrativo, tutte incentrate sulla dedotta violazione della regola dell’anonimato e del principio di segretezza della prova.
B. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, depositando documentazione.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 14 marzo 2014, nella quale era presente anche l’intimato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Presidente del Collegio ha avvisato le parti presenti circa la possibilità che il giudizio fosse definito con sentenza in forma semplificata; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.
D. – Rileva il Collegio che, sulla questione oggetto della presente controversia, questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi in senso favorevole alla parte ricorrente con recentissima pronuncia – la cui motivazione si condivide – nella quale è stato rilevato che…”risulta dalla documentazione in atti che i candidati hanno dovuto compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test e l’hanno tenuta esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento;
Ritenuto che dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell’alterazione dei risultati della prova;
Visti i principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell’anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l’invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione;
Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell’ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l’a.a. 2013-2014…” (v. T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve, 14 gennaio 2014, n. 121).
La fondatezza dell’articolata censura comporta – nel bilanciamento tra i contrapposti interessi e tenuto conto dei precedenti, appena citati, resi da questa Sezione – che l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di che trattasi deve consistere nella ammissione dei ricorrenti in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l’anno accademico 2013/2014.
In conclusione, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto nei sensi appena indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all’Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l’a.a. 2013/2014.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, si ritiene che le stesse possano essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto, in particolare, del lungo lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione della graduatoria e l’impugnazione degli atti in via amministrativa; le stesse devono invece dichiararsi irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Ritiene, infine, il Collegio che la presente sentenza debba essere trasmessa alla Procura della Repubblica di Palermo per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, disponendo che l’Università degli Studi di Palermo proceda in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l’a.a. 2013/2014.
Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite; dichiara le stesse irripetibili nei riguardi di quelle non costituite.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

28/04/2015

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