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PAT, focus su comunicazioni e depositi informatici

PAT, focus su comunicazioni e depositi informatici

Le integrazioni apportate dal decreto-legge n. 168/2016, convertito dalla Legge n. 197 alle norme sugli adempimenti previsti per il processo amministrativo digitale.

processo-telematicoEcco una breve analisi delle integrazioni apportate dal decreto-legge n. 168/2016, convertito dalla Legge n. 197 alle norme sugli adempimenti previsti per il processo amministrativo digitale. Per quanto concerne le comunicazioni e i depositi informatici, sappiamo che i difensori devono indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario.
La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente, qualora sia impossibile effettuare la stessa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.
La norma pone in capo ai difensori l’onere di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax e, grazie alla nuove disposizioni, di indirizzo di posta elettronica certificata.
Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria – chiarisce oggi la Legge n. 197 – è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

Modalità telematiche ad ampio spettro ma può arrivare la dispensa
processo-civile-telematico-150804092951E’ stata appena riscritta la norma, al fine di stabilire che i difensori e le parti – nei casi in cui stiano in giudizio personalmente – e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. Tuttavia, in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito in modalità digitale. In tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti, si procederà al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.
Ad esclusione di tali ipotesi eccezionali, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale.

Atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico

Analogo potere di attestazione di conformità – stabilisce oggi la norma appena integrata dal nuovo decreto – è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia.

PAT, Esclusione specifica
Resta, in ogni caso, escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari.

PAT, Valore della copia conforme
La copia munita dell’attestazione di conformità – spiega la legge – equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento e nel compimento dell’attestazione di conformità i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

PAT, Possibile l’upload? Sì, se autorizzato
Il presidente della sezione o il collegio, se la questione sorge in udienza, possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale.

Camillo Scaduto per Norma.dbi.it

08/11/2016

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