Cerca

PEC non consegnata per colpa del destinatario: è valida la comunicazione depositata in cancelleria?

PEC non consegnata per colpa del destinatario: è valida la comunicazione depositata in cancelleria?

l43-corte-cassazione-120605121237_bigOve la notifica telematica di cancelleria non sia andata a buon fine, per esser stata restituita un’attestazione di mancata consegna con la causale “la casella dell’utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio”, è valida la comunicazione depositata in cancelleria.

E’ quanto si evince dall’ordinanza della Corte di Cassazione, 15 dicembre 2016 , n. 25968.
La Corte, dopo aver rammentato che il comma 8 dell’art. 16 D.L. n. 179/2012, dispone che “Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale”, ha chiarito che va escluso che tale norma possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi di impossibilità del Cancelliere di procedere alla detta forma di notifica.

PEC non consegnata per colpa del destinatario, le osservazioni dei Giudici

Invero, osservano i Giudici, il riferimento al «non poter procedere» a stretto rigore sembrerebbe concernere soltanto l’ipotesi in cui la cancelleria si trovi, pur essendo obbligatoria la comunicazione a mezzo PEC, nell’impossibilità di attivare il relativo procedimento perché non consta la sua indicazione e nemmeno sia reperibile.
norma_default200Peraltro, la previsione, se intesa in questo senso, deve tenere conto del fatto che l’operare della norma discende dall’introduzione dell’obbligo per il foro di munirsi della casella di PEC. Obbligo scaturito dall’art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni nella Legge n. 2/2009. Se la previsione si intende nel detto modo occorre pensare all’ipotesi in cui il legale non abbia ottemperato all’obbligo di munirsi della PEC e, quindi, sia impossibile iniziare il procedimento di comunicazione tematica, è palese che l’invocazione del comma 4 dell’art. 16 appare fuor di luogo.
img_225189688171782La Corte ha tuttavia osservato che nel caso di specie l’invocazione del comma 8 dell’art. 16 non è in alcun modo pertinente, perché trascura che la disposizione dell’art. 16 rilevante nella specie è quella del comma 6, secondo inciso, secondo il quale “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria…. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.
In definitiva, conclude la Corte, l’attestazione del gestore che la casella dell’utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio sottende un evento che dipende dallo stato della casella dell’utente e, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell’Avvocato. Invero, il «non essere in grado» integra uno stato della casella, che, essendo nel dominio dell’utente, egli deve preoccuparsi di scongiurare, con la conseguenza che ove la Pec non sia stata consegnata per colpa del destinatario, come avvento nella fattispecie scrutinata dalla Corte, è valida la comunicazione depositata in Cancelleria.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

19/01/2017

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!