Oggi, le regole del pignoramento dello stipendio sono cambiate, ma solo per quanto riguarda i pignoramenti in banca. Invariate invece quelle che avvengono presso il datore di lavoro, con il pignoramento fino a massimo un quinto dello stipendio.
Pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro:
- un solo creditore: pignoramento fino a massimo un quinto;
- in caso di più di un creditore per cause diverse (alimenti, tributi, debiti di varia natura): pignoramento fino a metà al massimo.
Se il creditore è l’Agenzia Entrate:
- a) per stipendi fino a 2.500 euro: pignoramento dello stipendio fino a massimo 1/10;
- b) per stipendi tra 2.501 a 5.000 euro: pignoramento fino a massimo 1/7;
- c) per stipendi superiori a 5.000 euro: pignoramento fino a massimo 1/5.
Pignoramento dello stipendio presso banca o posta:
Quando il pignoramento avviene presso l’istituto di credito (banca o posta) e quindi ha come oggetto il conto corrente del debitore:
- per le somme già depositate in banca alla data del pignoramento, il creditore non può più pignorare l’intero saldo, ma solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale, attualmente pari a 1.344,21 ossia 448,07 x3). Il risultato è la somma pignorabile (ad esempio, per uno stipendio di 1.500 euro vanno sottratti 1.344,32. La differenza, pari a 155,79 euro, è la quota pignorabile);
- per le somme che verranno accreditate successivamente dall’azienda, a titolo di stipendio, dopo la notifica del pignoramento: valgono le stesse regole per il pignoramento presso il datore di lavoro (1/5 o 1/2 a seconda del numero di creditori).
Le stesse regole valgono per il pignoramento in banca della pensione.
Per quanto riguarda il TFR (trattamento di fine rapporto), diversamente dallo stipendio è pignorabile per intero, ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
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19/12/2018