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Prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero

prestazioni assistenziali all'estero, come averne diritto

E' possibile usufruire di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero , se non ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Scopri chi può beneficiarne

Prestazioni assistenziali all’estero

L’art. 3, co. 5, della legge 23 ottobre 1985 n. 595 demanda ad un decreto del Ministro della sanità di fissare i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

In attuazione di tale norma, è intervenuto il DM 3 novembre 1989 che ha dettato i criteri per la fruizione. In particolare:

– definisce la “prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia” quella per la cui erogazione le strutture pubbliche o private convenzionate richiedano un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare la prestazione, ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento e delle cure (art. 2, co. 3).

– definisce la “prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” quella che richieda specifiche professionalità o procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale (art. 2, co. 4).

 

Chi può beneficiare delle prestazioni assistenziali all’estero?

I cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali.

Quali sono le prestazioni erogabili?

Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che non sono ottenibili tempestivamente in Italia e in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

 

Come si ottiene la prestazione indiretta?

Il concorso nella spesa è concesso solo per prestazioni autorizzate (art. 4 DM 1989). A tal proposito, l’assistito deve presentare domanda alla Unità sanitaria locale di appartenenza corredata da proposta motivata di un medico specialista. Sarà il centro regionale di riferimento territorialmente competente a valutare la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste, autorizzando o meno la prestazione.

Cosa fare in assenza di preventiva autorizzazione nei casi di urgenza?

Nei casi di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, si prescinde dall’autorizzazione (art. 7, comma 2, DM 1989), in deroga a quanto disposto dal citato art. 4 DM 1989.

Sul punto, consolidato è l’orientamento della Corte di Cassazione che ha rimarcato, da tempo, in tema di diritto all’assistenza sanitaria anche indiretta, che la mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa non incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute, ove il giudice del merito accerti che l’intervento sia avvenuto in stato di necessità, cioè sia stato effettuato sollecitamente per non compromettere in maniera definitiva il risultato.

Come vengono erogate le prestazioni in forma indiretta?

Le prestazioni  indirette vengono erogate mediante il rimborso parziale della spesa sostenuta. In particolare, la domanda di rimborso deve essere presentata all’Unità sanitaria locale entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso, documentando le spese con fatture o titoli equipollenti.

Le spese di carattere sanitario sono rimborsate nella misura dell’80%; quelle per prestazioni libero-professionali nella misura del 40%.

Inoltre, sono rimborsate le spese per il trasporto dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato, nella misura dell’80% nonché le spese di viaggio per l’assistito e l’eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, nella misura dell’80%. Non sono invece rimborsabili le spese di soggiorno (vitto e alloggio). Possono essere disposte deroghe per spese elevate in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.

 

Cosa fare in caso di diniego di rimborso delle spese sanitarie?

E’ possibile presentare ricorso in caso di diniego di rimborso delle spese sanitarie sostenute, sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e illegittimamente negata.

Consolidata è la giurisprudenza che ha ravvisato i parametri normativi, alla stregua dei quali è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell’urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, costituendo jus receptum il principio secondo cui “con riguardo all’assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all’estero il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell’eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse“.

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14/02/2024

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