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Processo civile, le novità dell’ultimo decreto giustizia

Processo civile, le novità dell’ultimo decreto giustizia

Processo civileSono già operative quasi tutte le misure urgenti previste dal decreto giustizia (Decreto-legge n. 168/2016) emanato per “la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione”, “l’efficienza degli uffici giudiziari”, e “la giustizia amministrativa”. Infatti, per ciò che attiene al processo civile, le norme di riforma sono state momentaneamente stralciate dal decreto. Ad ogni modo, riteniamo utile riportare ugualmente tale previsioni per offrire ai nostri lettori un quadro completo sui progetti di riforma del Governo.

Obiettivo principale del decreto è quello di garantire l’efficienza della giustizia e di tagliare tempi morti e regolamenti inutilmente complicati.

Ma vediamo cosa prevede il decreto.

Entrata in vigore del processo amministrativo telematico

È fissata per il 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT).

Il decreto giustizia introduce “misure atte ad armonizzare gli strumenti del PAT con il codice dell’amministrazione digitale”, inclusa l’estensione agli avvocati difensori della attestazione dell’efficacia probatoria delle copia per immagine di documenti cartacei.

Per far fronte al PAT si procederà con l’assunzione di 53 unità di personale a tempo indeterminato con competenze specialistiche (tre dirigenti tecnici, trenta funzionari informatici, venti assistenti informatici).

Processo civile, Obiettivo giudizi più veloci

Sul processo civile l’obiettivo del Governo è l’accelerazione della durata dei processi, con sentenze più celeri, testimonianze scritte, meno formalismi e atti scritti, intervenendo d’urgenza sui processi civili, per ridurre del tutto i tempi morti e muoversi verso la direzione della semplificazione delle regole processuali e l’abbattimento del contenzioso.

Processo civile, cosa cambia in primo grado?

Le novità previste per il processo di primo grado sono varie.

A partire dalla costituzione delle parti che, innanzi al Tribunale in composizione monocratica, dovrà avvenire con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c. e contenente le indicazioni di cui all’art. 163 terzo comma c.p.c. (n. 1/7). A seguito della presentazione del ricorso, il cancelliere formerà il fascicolo d’ufficio e lo presenterà al presidente del Tribunale che a sua volta designerà il giudice cui è affidato il procedimento.

Il Giudice dovrà fissare l’udienza di comparizione assegnando termine al convenuto che potrà costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza, spiegando le difese e indicando le prove a pena di decadenza.

Il nuovo art. 281-sexies prevede, inoltre, che il giudice potrà ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva, pronunciando al termine la sentenza.

A decorrere dalla pronuncia in udienza ovvero, se anteriore, dalla comunicazione o dalla notificazione, il termine per proporre appello avverso la sentenza sarà di 30 giorni.

 Verranno, inoltre, abrogati l’art. 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

L’applicazione delle nuove regole si estenderà a tutti quei procedimenti introdotti dal 30esimo giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Processo civile, le dichiarazioni scritte

L’avvocato potrà, con la riforma elaborato dal Ministro Orlando, produrre dichiarazioni scritte a supporto delle ragioni del proprio assistito.

Trattasi delle cc. dd. testimonianze scritte introdotte dal nuovo art. 257-bis c.p.c. che consente alla parte di produrre dichiarazioni scritte di terzi capaci di testimoniare e di rilasciarle al difensore che previa identificazione ne attesti l’autenticità.

Con tale possibilità il Governo prevede di ridurre radicalmente le lungaggini delle audizioni testimoniali.

Rimane inteso che il Giudice, nel decidere la causa, dovrà tenerle in considerazione.

Cassazione: nomina straordinaria di 70 giudici ausiliari

Infine, per facilitare la definizione dei procedimenti tributari pendenti presso la Corte di Cassazione, si procederà alla nomina in via straordinaria di massimo 70 giudici ausiliari da parte del ministro della giustizia. L’incarico, di durata quinquennale, non sarà rinnovabile.

A svolgere tale incarico possono essere chiamati quei magistrati ordinari che non sono a riposo da più di 3 anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda e che non hanno ancora raggiunto i 75 anni di età.

05/09/2016

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