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Prove attitudinali, inidoneità contestabile se il giudizio è contraddittorio

commissione_concorsoAveva partecipato al concorso per 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori di Polizia di Stato, superando la prova selettiva, quella scritta nonché le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici, ma non era stato ammesso alla prova orale a seguito di provvedimento di non idoneità per “accertato difetto dei requisiti attitudinali”. Non ritendendo corretto il giudizio, in quanto in netta contraddizione con il primo, il candidato propone ricorso al Tar che lo accoglie, annullando il giudizio di inidoneità e riammettendolo al concorso.

Il ricorrente, dopo il colloquio individuale svolto con un componente della Commissione, viene riconvocato per la ripetizione del colloquio in sede collegiale, ma in realtà non vengono rivalutate collegialmente le qualità attitudinali, bensì la commissione si limita a riportare quanto verbalizzato nel corso del colloquio individuale.

Poiché il provvedimento di esclusione riporta un giudizio in netto contrasto con quello riportato nella prima valutazione, l’inidoneità può essere contestata.

Se da un lato la Commissione valuta il candidato, a livello evolutivo, adeguato ad assolvere le attuali mansioni dall’altro poi scrive che non rileva sicurezza decisionale ed efficacia comunicativa per assolvere i compiti. Sulla capacità intellettiva viene assegnato un punteggio sufficiente di 12/20, in contraddizione con la realtà dei fatti: laurea in Economia, primo classificato su 130.000 partecipanti nei test preselettivi.

I giudici del Tar affermano infatti che “il giudizio espresso dalla Commissione nella scheda del colloquio individuale e in quella del colloquio collegiale mostra effettivamente le contraddizioni (…): dall’esame degli atti risulta evidente la non corrispondenza tra le premesse argomentative della valutazione del giudizio espresso nei 4 livelli esaminati e le conclusioni, derivandone così profili di incompletezza, incongruenza e contraddittorietà del giudizio impugnato tali da configurare la sussistenza delle censure dedotte”. Per tali ragioni, il ricorrente viene ammesso alla prova orale del concorso.

Chiunque si trovasse in situazioni simili, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di emissione del verbale di inidoneità.

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13/04/2022

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