Aveva partecipato alle prove attitudinali, ottenendo un esito non favorevole. Ma il suo esame si era svolto alla presenza di un supplente e non del commissario titolare, senza però che l’assenza del primo fosse adeguatamente motivata. Per tale motivo il Tar del Lazio ha obbligato l’amministrazione a far ripetere la prova al candidato.
L’art 9, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) recita infatti che “I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi”.
Risulta dagli atti che le prove di concorso sono state scrutinate da un commissario supplente, non essendo il suo nome presente tra quelli indicati come titolari.
È compito dell’amministrazione però motivare le ragioni che hanno determinato l’intervento del supplente, non essendo consentito alla commissione sostituire un membro effettivo con un supplente, se non previo e documentato grave impedimento.
In altri termini, la norma vuole impedire che “la modifica dei componenti la commissione costituisca un favore ovvero un pregiudizio per uno o più candidati”.
Per tale ragione, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso del candidato e disposto la ripetizione della prova.
Chiunque si trovi in situazioni simili, può contattare il nostro studio legale inviando una mail a info@leonefell.com e chiedere la ripetizione della prova.
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