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Pubblica amministrazione, quando si può impugnare il parere dell’A.N.A.C. ?

Pubblica amministrazione, quando si può impugnare il parere dell’A.N.A.C. ?

Il parere dell’A.N.AC. ( Autorità Nazionale Anticorruzione) è non vincolante e la sua incidenza può essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale: quindi, quando può essere impugnato? (T.A.R. Lazio – Roma – Sentenza  15 settembre 2016 , n. 9759)

Le società coinvolte nella vicenda chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del parere reso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. n. 163/2006, su istanza formulata dalla Regione Umbria in relazione a un appalto avente oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma ferroviaria logistica Terni-Narni e alla possibilità di ricorrere a una variante in corso d’opera, ai sensi degli artt. 132, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 163/06, per quanto riguardava lavori di allacciamento tra la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e la suddetta piattaforma logistica.

Pubblica amministrazione, quando si può impugnare il parere dell’A.N.AC.?

anac-3Il parere dell’A.N.AC. è non vincolante e la sua incidenza può essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale: quindi, quando può essere impugnato?

La concreta lesività del parere non vincolante, reso dall’A.N.AC., si manifesta solo nell’ipotesi in cui lo stesso sia trasposto o richiamato nell’atto conclusivo del procedimento che dispone in senso conforme, ma certamente non prima. Ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), D.Lgs. n. 163/2006, vigente “pro tempore”, come integrato per quanto riguarda l’Autorità dall’art. 19, commi 1 e 2, D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, prevede che l’Autorità, tra altre funzioni, “…su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

E’ evidente, quindi, il richiamo al carattere “non vincolante” del parere in questione, con la conseguenza che il soggetto istituzionale cui il parere è indirizzato ben può discostarsi dal medesimo con determinazione congruamente motivata. Pertanto, l’incidenza dello stesso può essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale, con la conseguenza che lo stesso può essere ritenuto impugnabile unicamente al provvedimento finale che lo recepisce.

Chiara Campanelli

21/09/2016

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