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Reclutamento degli infermieri: scorrimento di graduatoria o mobilità?

Reclutamento degli infermieri: scorrimento di graduatoria o mobilità?

infermierifuturoIl Consiglio di Stato affronta la problematica se sia legittimo il ricorso alla procedura di mobilità ovvero sia invece obbligatorio ricorrere allo scorrimento della graduatoria.

Con la pronuncia 13 dicembre 2016 , n. 5231, con riferimento al reclutamento di personale infermieristico, il Consiglio di Stato torna sull’annosa questione della procedura da scegliere, chiedendosi se sia legittimo il ricorso alla procedura di mobilità o sia obbligatorio ricorrere allo scorrimento della graduatoria. Il Consiglio afferma che è legittimo da parte della p.a. il ricorso alla procedura di mobilità invece che allo scorrimento della graduatoria di precedente concorso. Si legge in motivazione che va, al riguardo, ribadito che una volta acclarato che la delibera commissariale dell’ASP di riferimento – adeguatamente motivata – non pone in capo alle Aziende alcun obbligo di procedere allo scorrimento delle graduatorie, l’esercizio del relativo potere discrezionale, da parte di queste, è insindacabile dal giudice amministrativo se non nei rigorosi limiti della violazione di legge o dell’eccesso di potere. Si deve anzi qui precisare – proseguono i Giudici prendendo in esame i principi giurisprudenziali più consolidati – che, nel quadro dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, tale conclusione è, altresì, legittima, anche sul piano del più generale rapporto, a livello di legislazione nazionale, tra lo scorrimento della graduatoria e la procedura di mobilità. Tanto alla luce dell’orientamento secondo cui l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità.

infermierifuturoAnche tale tesi del resto, nell’affermare che fra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria concorsuale e quello della mobilità volontaria il legislatore ha dato preferenza al primo metodo – poiché, a fronte dell’idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esigerebbe una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse – non ha negato che l’Amministrazione, adeguatamente motivando, possa comunque farvi ricorso anziché far scorrere la graduatoria. Al riguardo – conclude il Collegio – appaiono decisive le argomentazioni secondo cui la preferenza accordata dall’Adunanza Plenaria allo scorrimento della graduatoria, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.

Luca Di Carlo per Norma.dbi.it

21/12/2016

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