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Reddito di ultima istanza: contributo bloccato. Chi può ancora richiederlo?

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reddito di ultima istanzaIscrizione alla Cassa “…in via esclusiva” è questo che viene richiesto, ad integrazione, dall’art. 34 del decreto n. 23 pubblicato in G.U. lo scorso 8 aprile, per ottenere il reddito di ultima istanza.

Ciò ha comportato, di fatto, che il contributo di 600 euro che doveva essere erogato ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, sia stato bloccato… Per alcuni solo temporaneamente, per altri invece definitivamente.

Infatti, le Casse di Previdenza Private, si sono subito attivate al fine di predisporre un modulo di integrazione alle domanda per ottenere il bonus del c.d. “reddito di ultima istanza” previsto dall’art. 44 del Dl 18/2020 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia dello scorso 28 marzo.

Ebbene, ad esempio, solo per gli iscritti a Cassa Forense – ad oggi hanno presentato domanda circa 130 mila professionisti – tale integrazione documentale comporterà una riduzione delle richieste sino all’8%.

Dunque, tutti coloro che hanno presentato domanda, a partire da oggi e sino al 30 aprile, dovranno perfezionare l’istruttoria rilasciando una ulteriore dichiarazione attestante l’iscrizione in via esclusiva alla Cassa di Previdenza privata di appartenenza. Oppure non potranno presentare la domanda di erogazione del contributo anche se iscritti alla cassa privata.

Siffatta situazione ha generato confusione anche perché nella relazione esplicativa allegata all’Art.34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi) si prevede espressamente che “La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui all’articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell’indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi quelli degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non percepiscono redditi di lavoro dipendente”.

Invece, nei fatti, non vengono esclusi solo coloro che hanno un rapporto dipendente ma anche le collaborazioni che impongono l’iscrizione alla gestione separata.

In assenza di indicazioni e chiarimenti, la confusione regna sovrana, anche in ordine alle tempistiche di erogazione del contributo. In un momento cosi complicato, pur rimanendo fiduciosi, attendiamo di capire.

10/04/2020

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