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Reinserimento in Gae, vittoria al Tar: ricorrenti nuovamente in Graduatoria

Erano stati depennati dalla Gae, le graduatorie ad esaurimento, per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle graduatorie. Si erano così rivolti al nostro studio legale per chiedere il reinserimento. I giudici ammnistrativi hanno accolto le nostre tesi e disposto il reinserimento dei nostri ricorrenti.

Scrivono i giudici che il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione».

Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria”.

Visto il recente accoglimento, il nostro studio legale ha previsto di proseguire l’azione legale e di seguire tutti quei docenti che sono stati illegittimamente depennati, rivolgendoci direttamente al giudice del lavoro.

Per informazioni e per aderire al ricorso inviate una mail a [email protected]

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22/04/2022

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