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Responsabilità medica, la Cassazione delinea altri obblighi gravanti sul medico

responsabilità medicaLa Corte di cassazione, terza sezione civile, torna a pronunciarsi in materia di responsabilità medica, chiarendo gli effetti del giudicato penale di assoluzione con formula piena sulla domanda risarcitoria promossa dinanzi al giudice civile. L’argomento continua ad essere molto dibattuto in seno alla Cassazione.

La pronuncia della Cassazione sulla responsabilità medica

Con la pronuncia n. 8035/2016, la Corte di Cassazione è intervenuta a specificare, da un lato, gli effetti della sentenza penale di assoluzione con formula ampia («perché il fatto non sussiste») sul giudizio civile teso ad ottenere il risarcimento del danno derivante da lesioni subite a seguito di intervento chirurgico; dall’altra, gli obblighi incombenti sul sanitario e relativi agli accertamenti diagnostici e sui risultati del trattamento medico.

La vicenda che determina la responsabilità medica

Il caso prendeva le mosse da un calciatore nei cui confronti era stata rigettata la domanda di risarcimento delle lesioni subite a seguito di un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio. Dinanzi al giudice di merito, il paziente lamentava di avere subito un danno in conseguenza di una infezione maturata durante l’operazione, e di non essere stato adeguatamente informato dai medici dell’opportunità di effettuare l’intervento sul crociato, perdendo così le possibiltà di operarsi. Ancora, il paziente lamentava una difettosa tenuta della propria cartella clinica.

L’iter logico-giuridico della Cassazione in merito alla responsabilità medica

La Corte di cassazione ha ribadito come la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’effetto preclusivo nel giudizio civile si produce quando il giudicato penale contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la possibilità di attribuire questo all’imputato.

Gli obblighi da rispettare per non incorrere in responsabilità medica

Nel caso di specie, la Suprema Corte voluto precisare gli (ulteriori) obblighi di diligenza e di perizia che gravano sul medico e, a fortiori, sullo specialista, soprattutto rispetto all’acquisizione del consenso informato. In sostanza, il medico, oltre a dovere impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, “è tenuto a verificare (anche) l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità con adozione di tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento”. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza impone, inoltre, all’esercente la professione sanitaria di “salvaguardare, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, l’utilità altrui, sicché laddove ciò non sia possibile deve informarne il paziente, financo consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero in altra idonea struttura”.

19/04/2017

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