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Retribuzione professionale docenti: come ottenerla

retribuzione professionale docenti

La retribuzione professionale docenti è un compenso individuale di natura fissa e continuativa non collegato a ore aggiuntive, progetti, o altre speciali funzioni. Spetta solo ai docenti di ruolo o anche ai supplenti?

La retribuzione professionale docenti

La retribuzione professionale docenti è un compenso individuale di natura fissa e continuativa, che spetta solo ai docenti di ruolo e ai docenti con contratto annuale, non collegato a ore aggiuntive, progetti, o altre speciali funzioni.

L’art. 7 del Ccnl 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che «sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive», aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999».

A quanto ammonta la retribuzione professionale docenti?

Il compenso ammonta a circa €. 174,50 mensili, pari al 10% della paga base. Qualora non fosse incluso nello stipendio, è dunque possibile richiedere e ottenere l’aumento del proprio stipendio, ma anche il pagamento degli arretrati degli ultimi cinque anni.

Come faccio a capire se mi è stata correttamente versata?

Per verificare se è stata versata, basta controllare il cedolino. Oltre alla voce “stipendio tabellare” dovrà essere presente anche la voce retribuzione professionale docenti. In caso contrario, non è stata inclusa nello stipendio e sarà necessario proporre ricorso.

La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi”, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato che vieta ogni discriminazione tra personale stabile e personale precario.

La retribuzione professionale docenti spetta anche ai precari

La Rpd è un compenso accessorio assegnato ai docenti di ruolo e ai docenti con contratti sino al 30 giugno o al 31 agosto. Tale importo non è corrisposto, in busta paga, per i contratti di supplenza breve e saltuaria. Si tratta però di una disparità di trattamento che è stata spesso oggetto di attenzione

L’art. 7 del CCNL 153/2001, che si applica al personale del comparto scuola, prevede la retribuzione professionale per tutto il personale docente ed educativo, senza fare distinzione tra assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze.

Tale disparità retributiva è stata oggetto del dibattito giurisprudenziale. In particolare, in tema, è intervenuta la Suprema Corte, con ordinanza n. 20015/2018, statuendo che l’art. 7 del CCNL 153/2001 deve essere interpretato alla luce del “principio di non discriminazione”, sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Il detto principio implica che la retribuzione professionale deve essere riconosciuta a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e senza alcuna esclusione per i docenti con supplenza breve o saltuaria. Ai lavoratori della scuola con supplenza temporanea viene finalmente riconosciuta da una pacifica giurisprudenza di merito una voce stipendiale da cui erano stati ingiustamente esclusi rispetto al personale di ruolo.

In particolare, tra le pronunce di maggiori rilievo, si segnala il Tribunale di Palmi che ha sottolineato come la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNL del 31.8.1999. Quest’ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato, utilizzato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio». Ciò chiarito il Tribunale ha richiamato e valorizzato tutti i principi stabiliti dalla Suprema Corte sopra richiamata, riconoscendo alla docente ricorrente il diritto alla corresponsione dell’emolumento della retribuzione professionale docenti maturato nei periodi di lavoro a tempo determinato, poiché non può applicarsi alcuna differenziazione tra le varie tipologie di supplenze.   

 

Se sei, o sei stato, un docente a tempo determinato e vuoi ottenere la retribuzione professionale docenti, clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



02/04/2024

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