Aveva proposto ricorso al Tar per ottenere i sei scatti stipendiali previsti dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 come liquidazione di buona uscita, ma i giudici amministrativi avevano rigettato l’istanza. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione e accoglie il ricorso dell’ex prefetto.
L’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 – scrivono i giudici – va applicato al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, e poiché l’ex prefetto aveva raggiunto il massimo di anzianità contributiva, va considerato il secondo comma che precisa che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Si legge nella sentenza che avendo “l’appellante compiuto i 62 anni di età e maturato oltre 42 anni di anzianità contributiva, era stato ormai superato lo sbarramento temporale suindicato”. Per tale ragione, i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso e disposto il ricalcolo dell’indennità di buona uscita.
Pertanto possono richiedere il ricalcolo dell’indennità di buona uscita, mediante applicazione della corretta aliquota comprensiva di ulteriori 6 scatti, prefetti, questori, membri appartenenti al ruolo della polizia di Stato, polizia ferroviaria, polizia postale, polizia scientifica, polizia di Frontiera, dipendenti della polizia del Senato, della Camera e del Vaticano che abbiano cessato il servizio per raggiungimento del limite d’età, perché permanentemente inabili o deceduti, o che abbiano richiesto di essere collocati in quiescenza a condizione che abbiano compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
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16/05/2019