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Ricalcolo pensione, la Corte dei Conti conferma: spetta agli arruolati tra ‘81 e ‘83

ricalcolo pensioniLa Corte dei Conti della regione Toscana si è pronunciata positivamente e ha accolto il ricorso di un ex militare che aveva richiesto la corretta attribuzione delle aliquote pensionsabili dovute ai militari arruolati tra il 1981 e il 1983.

L’Inps ha sempre sostenuto che ai militari arruolati in quegli anni, il calcolo pensionistico andava fatto secondo le aliquote previste dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 che riguarda i civili e non secondo quelle di cui all’art. 54 che riguarda invece il personale militare che prevedono il 44%.

…Come è incontestato – si legge nella sentenza –  la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

  1. della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
  2. della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo. (…) Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

Per tali ragioni, i giudici della Corte dei Conti hanno accolto il ricorso, con conseguente riconoscimento alla riliquidazione della pensione e a partire dalla data di decorrenza della pensione, con i dovuti interessi.

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18/10/2018

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