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Ricercatori, illegittima la richiesta di certificazione per la lingua straniera

lingua stranieraPer assumere il ruolo di ricercatore è necessario superare una selezione che consenta l’accertamento di determinati requisiti, tra cui la conoscenza di una lingua straniera. Molti bandi pubblicati dalle diverse Università prevedono in aggiunta, e in maniera del tutto illegittima, il possesso di una certificazione che attesti la conoscenza della lingua straniera.

Secondo quanto previsto dalla legge 240/2010, la prova orale deve essere volta ad accertare anche la padronanza di una lingua straniera, ma non prevede l’obbligo di possedere una certificazione fra i requisiti di partecipazione.

L’art. 24 prevede infatti che venga sostenuta “una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera; l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni”.

Pertanto, la richiesta del possesso di una certificazione per la lingua straniera appare a nostro avviso illegittima e dunque contestabile.

In caso di esclusione per mancanza della certificazione contatta il nostro staff legale inviando una mail a [email protected] e tutela i tuoi diritti.

16/02/2021

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