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Ricercatori universitari, quando si ha diritto alla tutela infortunistica?

Ricercatori universitari: quando si ha diritto alla tutela infortunistica?

L’intellettuale non ha diritto a fare un incidente recandosi a lavoro. Pare che sia questa la paradossale lettura delle norme sugli infortuni sui luoghi di lavoro della Cassazione.

Ricercatori universitari: la sentenza della Cassazione

Ricercatori universitariCon la sentenza n.14028/2016, infatti, la sezione Lavoro è tornata sulla delicata materia dell’infortunio in itinere e sull’applicabilità della relativa disciplina ai ricercatori universitari.

La pronuncia in esame, in particolare, ha ritenuto non dovuto il risarcimento ai parenti di un ricercatore universitario deceduto a seguito di un incidente stradale capitatogli mentre rientrava a casa dopo una riunione del proprio gruppo di lavoro.

Due sono, nello specifico, i problemi su cui si focalizza la decisione.

In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto corretta l’argomentazione della Corte d’Appello, secondo cui l’utilizzo del mezzo privato, anziché del trasporto pubblico solitamente usato dal ricercatore, fosse riconducibile ad esigenze di maggiore comodità e non giustificata da necessità lavorative, escludendo – per questo motivo – che possa trattarsi di infortunio in itinere.

In secondo luogo, la sentenza chiarisce quando l’attività di ricerca universitaria possa essere inclusa tra quelle assicurate dall’INAIL, ai sensi dell’art. 4, n. 5, del d.P.R. 1124/65. A giudizio della Suprema Corte, tale norma deve essere interpretata nel senso che «la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell’esercizio delle proprie mansioni a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche».

Ricercatori universitari: il rigetto del ricorso

Inoltre, «in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 limita la copertura assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature». Poiché la parte ricorrente non ha dato specifica prova che l’attività svolta dallo sfortunato ricercatore rientrasse tra quelle anzidette, la Cassazione conclude per il rigetto del ricorso, in quanto la sola attività di insegnamento non dà luogo a tutela infortunistica da parte dell’INAIL.

Si registra, dunque, un orientamento restrittivo da parte della Suprema Corte, dettato probabilmente dalla necessità di non gravare le casse pubbliche, ma che rischia di lasciare prive di tutela le vittime, anche in caso di eventi particolarmente tragici.

Articolo a cura del Dott. Alessandro Re

08/08/2016

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