[vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″]
• La direttiva 2013/55/ue del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento imi»), all’art 1 dispone: un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi.
• Legge 6 agosto 2013 n. 97 art 3: l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
• D.lgs n. 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE, art 10 (libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi) nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
Principio cardine della presente direttiva è relativo all’obbligo imposto dall’Unione europea agli stati membri di rimuovere qualsiasi ostacolo che, direttamente o indirettamente impedisca o intralci il completo esplicarsi dei principi attinenti la libera circolazione delle persone, di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in ambito comunitario.
[vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″]
Recentissimamente, il Tar Lazio, ha accolto un ricorso avverso il decreto 11.12.2015 recante: “individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione” nella parte in cui vieta alle guide turistiche abilitate sin dal 12.3.2016 la libertà di prestazione dei servizi, affermando che “La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, infatti, espressamente affermato, con riferimento alla disciplina delle guide turistiche e alle norme regionali che prevedevano l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, che “dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.“ (sentenza n. 271 del 2009).” (Tar Lazio sez. II quater sent. n. 2831/2017)
• La medesima sezione del Tar Lazio sulla base della normativaeuropea(legge europea 2013 n. 97 del 6-8-2013) così come recepita nel nostro ordinamento con d.lgs 206/2007, afferma che “L’art. 3 della legge n. 97 del 6-8-2013, legge europea 2013, norma dettata sulla base dell’apertura da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 4277/2012, prevede espressamente la validità “su tutto il territorio nazionale” dell’abilitazione alla professione di guida turistica.Inoltre, “ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”. In base al secondo comma dell’art. 3, “fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica”.