Ricorso per il riconoscimento del diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis D. Lgs. 151/2001

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Ricorso per il riconoscimento del diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis D. Lgs. 151/2001

L’art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001 disciplina l’istituto dell’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, riconoscendo al genitore dipendente pubblico ANCHE DOCENTE di un minore di età inferiore agli anni 3 di essere assegnato temporaneamente per un periodo non superiore a tre anni presso la sede scolastica più vicina al luogo in cui presta servizio l’altro genitore, anche non coniugato.

Si tratta di una disposizione posta a tutela dell’unità familiare e volta a tutelare il benessere psicofisico dei minori di tenera età, troppo spesso ormai sottoposti a stress familiari non indifferenti connessi alla lontananza di uno dei due genitori per motivi di lavoro.

Per lungo tempo l’Amministrazione scolastica ha ritenuto di non dovere applicare la disposizione de qua al comparto scuola, ritenendo l’istituto sostituibile con quello dell’assegnazione provvisoria.

Al contrario, i due istituti sono diversi ed indipendenti, avendo l’assegnazione provvisoria durata meramente annuale e potendo, invece, l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001 protrarsi fino ad un triennio.

L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esitare l’istanza del docente che si trova nella situazione de qua, successivamente ai quali, il provvedimento si intende rifiutato. Da tale momento, si può presentare ricorso.

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Personale Docente genitore di minori di età inferiore ai tre anni, il cui altro genitore esercita la propria attività lavorativa presso la sede richiesta, la cui istanza di assegnazione temporanea è stata rigettata o non esitata.

  • N.B. È SUFFICIENTE ESSERE GENITORI ANCHE NON CONIUGATI DI UN MINORE DI ETÀ INFERIORE AI TRE ANNI.
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  • NORMATIVA

L’art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001 prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Pertanto, la legge non dispone alcuna eccezione in riferimento ai dipendenti dell’Amministrazione scolastica.

  • GIURISPRUDENZA

La Giurisprudenza ordinaria ha, in diverse occasioni ed anche di recente, accolto i ricorsi promossi dal nostro Studio Legale, ritenendo fondata la censura con cui i nostri legali avevano lamentato la violazione dell’art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001, nella parte in cui realizza una disparità di trattamento tra i docenti e gli altri dipendenti pubblici, con grave lesione per la tutela dell’unità familiare e i diritti dell’infanzia.

[vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″]

Lo studio legale Leone-Fell assiste i propri ricorrenti nel proporre ricorso al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

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  • RICORSO (GIUDICE DEL LAVORO)
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