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Concorso 500 funzionari MIBACT

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Concorso 500 funzionari MIBACT – anonimato prove scritte

Ricorso avverso la mancata ammissione alle prove orali del concorso Ripam – Mibact per l’assunzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Possono aderire al Ricorso tutti coloro non hanno superato le prove scritte del concorso per qualunque profilo messo a bando[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”VIOLAZIONI” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]La procedura di correzione delle prove scritte non si è svolta correttamente.

– Mancanza dei criteri di valutazione

La commissione preposta alla correzione degli elaborati non ha reso noto i criteri sulla base dei quali sono stati valutati tutti gli elaborati scritti.

Com’è noto, le commissioni concorsuali sono obbligate a predeterminare i criteri posti alla base della valutazione degli elaborati scritti.

Ed infatti, al fine di garantire la trasparenza del procedimento, la commissione, nel corso della prima riunione, DEVE stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.

Tale circostanza, tuttavia, nel caso in esame sembra non essere avvenuta.

– Violazione dell’anonimato

Sotto un altro aspetto, secondo quanto specificato dal RIPAM attraverso le “istruzioni prove tecniche”, pubblicate prima dello svolgimento delle prove scritte e contenenti tempi e modalità di svolgimento delle prove, è possibile affermare che la procedura non ha rispettato uno dei principi cardine posti alla base di qualunque concorso pubblico: la garanzia dell’anonimato degli elaborati.

Nel bando era espressamente previsto che “Le prove scritte sono corrette in forma anonima.”.
Tuttavia, dalla mera lettura delle istruzioni pubblicate dal Ripam e valide per tutti i profili banditi si legge testualmente:

PROCEDURA DI ANONIMATO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI

La prova è anonima. Qualunque segno particolare apposto sui fogli o sulle buste, potrà essere considerato segno di riconoscimento e portare all’esclusione degli autori. Al termine della prova dovete inserire il cartoncino anagrafico, firmato in maniera leggibile, nella busta piccola consegnatavi all’ingresso. Subito dopo inserirete la busta piccola, che avrete sigillato e i due fogli tipo protocollo in una busta grande, consegnatavi prima del termine della prova.

Conclusa la prima prova, i concorrenti consegnano alla Commissione il plico contenente l’elaborato e la busta interna. Per ciascun candidato è annotato l’orario della consegna e attribuito un numero provvisorio corrispondente a quello dell’elenco utilizzato per l’identificazione al fine di consentire per ogni candidato l’abbinamento in anonimato del primo elaborato con l’elaborato del secondo giorno di prove”.

Da questo ultimo inciso si evince facilmente che, una volta conclusa la prima prova, ad ogni elaborato è stato assegnato sulla busta un numero corrispondente a quello presente nell’elenco utilizzato per l’identificazione dei candidati.

In tal modo, non risulta tutelato il principio dell’anonimato delle prove, in quanto è stato possibile abbinare immediatamente la busta, contenente la prova, all’identità del candidato attraverso il numero presente nel registro delle generalità dei candidati.

Inoltre è possibile notare come non solo la prima prova è rimasta identificabile fino allo svolgimento della seconda prova (avvenuta nei giorni successivi), ma anche successivamente dal momento che la commissione non ha mai rimosso il numero identificativo dalla busta contenente la prima prova.

Ed infatti le buste originarie (una delle quali conteneva il numero identificativo) sono state semplicemente racchiuse in una più grande.

Conclusa la seconda prova i concorrenti consegnano alla Commissione il plico preventivamente chiuso contenente l’elaborato e la busta piccola sigillata contenente i dati anagrafici. Per ogni candidato viene rilevato il numero provvisorio attribuito al momento della consegna della prima prova scritta, individuata la busta contrassegnata con il suddetto corrispondente numero contenente la prima prova scritta. Le due buste, contenenti la prima prova e la seconda prova vengono inserite in un unico plico più grande, sigillato e siglato dalla commissione.”

Vale la pena ricordare che violazioni di questo tipo sono già state rilevate in casi analoghi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha avuto modo di fornire un chiarimento definitivo in ordine alla questione del principio di anonimato nell’ambito dei concorsi pubblici tramite la sentenza n. 26 del 2013.

Il tema, infatti, era caratterizzato – prima dell’emanazione di questa importantissima pronuncia – dal contrapporsi di più orientamenti giurisprudenziali; orientamenti volti, talvolta, a sancire l’estrema rigidità del principio, nel senso di rendere illegittima la procedura per il solo fatto dell’astratta conoscibilità dei nomi dei candidati esaminati, talaltra, invece, a ritenere che l’illegittimità del procedimento concorsuale si verificasse soltanto se dalla riconoscibilità dei candidati siano conseguite effettive lesioni agli interessi dei partecipanti.

Ebbene nell’ipotesi – oggetto concreto della pronuncia – in cui il ricorrente contesti alla commissione di aver posto in essere una modalità di svolgimento tale da non garantire il principio dell’anonimato, l’Adunanza Plenaria afferma invece che, in una tale situazione, “il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.”

Per cui, qualora l’amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell’anonimato si produce una illegittimità di per se rilevante e insanabile dell’intera procedura comparativa; e ciò in quanto viene posta in essere, da parte dell’amministrazione, una condotta già ex ante connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Posto tale principio, l’Adunanza Plenaria ha evidenziato come nel caso di specie neppure potesse dirsi che la condotta della commissione del concorso avesse arrecato una lesione del principio marginale: in sostanza, nel caso di specie, i commissari avevano fatto sì che i nominativi dei candidati fossero abbinati, prima della correzione delle prove scritte, ai codici alfanumerici che li contraddistinguevano e che avrebbero dovuto garantirne l’anonimato.

Ebbene, il concorso in esame appare del tutto parametrabile a quello oggetto del giudizio dell’Adunanza del Consiglio di Stato in quanto anche in questa procedura è stato possibile abbinare prima della correzione gli elaborati al nome dei candidati.

Circostanza ancora più grave visto e considerato che in questo caso la procedura di correzione non si è svolta attraverso l’utilizzo di meccanismi automatizzati, ma è stata affidata alla valutazione dei commissari che quindi all’atto della correzione ben avrebbero potuto riconoscere l’identità dei candidati che hanno svolto un determinato elaborato.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE” color=”sandy_brown” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Ammissione dei ricorrenti alle prove orali o alla ricorrezione delle prove scritte;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • T.A.R. del Lazio – Roma;

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Dal giorno di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale il ricorrente ha 60 giorni di tempo per proporre il ricorso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Collettivo;
  • Individuale.

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