Concorso Consob (coadiutore), illegittimo il voto di laurea minimo
Ricorso avverso il limite di voto di laurea previsto quale requisito ad escludendum dal bando di Concorso pubblico della CONSOB, finalizzato all’assunzione di personale con qualifica di coadiutore da destinare alle sedi di Roma e di Milano
Possono aderire al Ricorso i soggetti che sono in possesso, alla data di pubblicazione del bando di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale, ma che risultano impossibilitati ad accedere alla selezione in quanto non hanno un titolo di studio con votazione pari a 105/110, ma inferiore.
- 21 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- 3, 51, 97 Cost.
- Decreto Legislativo 165/2001
- P.R. 487/1994
sull’illegittimità del limite di voto di laurea per l’accesso al pubblico impiego:
- “…l’art. 2 del regolamento sui pubblici concorsi, approvato con d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al comma 6, dispone che “Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”. Il precedente comma 2 chiarisce che “Per l’ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti”. Ha aggiunto che il citato comma 6, nella parte in cui dispone testualmente che “è richiesto il solo diploma di laurea”, non può essere interpretato se non nel senso che il possesso del titolo della laurea è di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato. E, pertanto, il comma 6 esprime effettivamente un principio di ordine generale nella specifica materia.” (T.A.R. Lazio, 28 novembre 2015, sentenza n. 13180/2015)
- “Considerato che l’interesse sostanziale del ricorrente è rivolto alla partecipazione alla procedura concorsuale in questione, allo stato inibitagli per la presenza della contestata clausola escludente del bando di concorso e per la prospettata impossibilità di completare il modello di domanda predisposto sul sito internet della Banca d’Italia (se non da parte di coloro che avessero digitato un voto di laurea pari o superiore a 105/110); Ritenuto pertanto che occorre consentire al ricorrente, al fine di non vanificarne l’interesse sostanziale (in ipotesi di eventuale accoglimento del ricorso, ferme tutte le necessarie valutazioni sul fumus in sede di merito), di partecipare al concorso in questione, previa presentazione – nelle forme ritenute più opportune – della relativa domanda di partecipazione;” (T.A.R. del Lazio, sez. II quater, ricorso. N. 13889/2016).
- “Considerato, ad un sommario esame del ricorso proprio della presente fase cautelare, che le censure svolte dalla ricorrente presentano sufficienti profili di fumus, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali di questo Tribunale in materia di previsione di voto di laureaminimo per l’accesso alle procedure concorsuali (Tar Lazio, II, 28.1.2015, n. 1493);
- “Ritenuto pertanto di dover accogliere la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospendere l’operatività dell’art. 3 della delibera gravata, nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura concorsuale a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110”; (TAR Lazio, Roma, sez. I^, sentenza 18 giugno 2015, n. 2530/2015)
Ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale.
- T.A.R. del Lazio – Roma;
È possibile aderire al ricorso entro il 10 maggio.
- Collettivo;
- Individuale.
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