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Personale ATA, ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’inserimento in I fascia nelle Graduatorie Permanenti Provinciali

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Personale ATA – Ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’inserimento in I fascia nelle Graduatorie Permanenti Provinciali

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali, con nota n. 8654 del 28/02/2017, “ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21”.

Detti bandi sono, dunque, finalizzati all’inserimento e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali, dei profili A e B del personale ATA, con 24 mesi di anzianità servizio.

Successivamente all’emanazione dei diversi bandi da parte Uffici Scolastici Regionali, tuttavia, è emerso che gli stessi si palesano illegittimi sul fronte del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Più in particolare, ai fini dell’inserimento in prima fascia nelle Graduatoria Permanenti Provinciali, i bandi regionali hanno previsto che per essere ammessi al concorso i candidati, debbano possedere due requisiti:

  1. il primo requisito richiesto consiste nell’essere in servizio a tempo determinato nella scuola statale, in qualità di personale ATA, nella stessa provincia e con il medesimo profilo professionale per cui si concorre;
  2. il secondo requisito, invece, consiste nel possedere, altresì, un’anzianità di almeno due anni di servizio effettivo prestato (di ruolo o non di ruolo) presso scuole statali e/o presso Enti Locali (i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA), prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre.

Ancora una volta, dunque, viene illegittimamente escluso dalla prima fascia il personale ATA che al momento sta prestando servizio (a tempo determinato o indeterminato) presso una SCUOLA PARITARIA (primo requisito), e/o che ha maturato, altresì, l’anzianità di servizio di 24 mesi nelle predette scuole (secondo requisito).

Tale disposizione opera una manifesta disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale ATA che presta e/o che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che svolgono e/o che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Personale ATA che attualmente presta (a tempo determinato o a tempo indeterminato), e/o che ha prestato servizio nelle scuole paritarie dopo l’anno 2000 (con anzianità di servizio di almeno due anni – 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi).

 

A tal fine Vi consigliamo di presentare la domanda (composta da diversi modelli) di partecipazione al concorso entro il termine previsto da ciascun bando (nella maggior parte dei casi scade il 19/04/2017, salvo per le seguenti Regioni: Lazio 10/04/2017, Liguria e Veneto 12/04/2017, Umbria 14/04/2017), i cui modelli sono disponibili sul sito WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), nel seguente modo:

– I modelli B1, B2, F e H possono essere consegnati personalmente presso l’USP della provincia di interesse, ovvero spedito tramite raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC);

– Il modello G deve essere trasmesso tramite la piattaforma POLIS del MIUR (previa registrazione). Nel caso di impossibilità di inoltro tramite POLIS, il modello andrà spedito tramite raccomandata A/R al Ministero dell’Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere n. 76/A, 00153 Roma e all’Ufficio Scolastico Provinciale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, all’indirizzo della provincia di interesse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NORMATIVA E GIURISPRUDENZA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • NORMATIVA

Con la Legge 62/2000 viene introdotta nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”.

La Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica” ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l’unica categoria di SCUOLA PARITARIA.

In particolare il comma 2, dell’art. 1, della L. 62/2000 definisce “SCUOLE PARITARIE” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell’istruzione, sono coerenti con le domande formative delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5 e 6).

Il sistema nazionale di istruzione viene riconosciuto come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

Pertanto, al superiore fine del riconoscimento della “parità”, la L. 62/2000 impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).

Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione allo stesso modo.

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

E’ evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare il mancato riconoscimento del servizio prestato dal personale ATA delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

  • GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati dal nostro staff legale in riferimento al riconoscimento, in capo ai docenti, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito dai predetti bandi, continuando così ad arrecare pregiudizio al personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole paritarie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Ricorso ordinario al Giudice Amministrativo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE “][vc_column_text]Il termine ultimo di adesione al ricorso 30/04/2017[/vc_column_text][vc_text_separator title=”GRUPPO FACEBOOK PER RICEVERE AGGIORNAMENTI “][vc_column_text]

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