Personale ATA – Ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie
Con Decreto Ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017 si è aperta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
Dal bando si evince che il servizio prestato, come personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere), nelle scuole paritarie è ridotto della metà rispetto al servizio prestato nelle scuole statali. Al personale ATA che ha prestato servizio nella scuola statale, infatti, gli viene attribuito un punteggio pari a 0,50 per ogni mese di servizio quindi per un totale di 6 punti per ogni anno di servizio, mentre al personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere), che ha prestato servizio nelle scuole paritarie gli viene attribuito un punteggio pari a 0,25 per ogni mese di servizio quindi per un totale di 3 punti per ogni anno di servizio.
Nel bando si legge che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto della metà”.
Si palesa, pertanto, una disparità di trattamento, a vantaggio del personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di chi ha svolto analogo servizio presso le scuole paritarie.
Possono partecipare al ricorso tutti coloro che hanno prestato servizio come personale ATA nelle scuole pareggiate o parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole paritarie, a prescindere dal periodo temporale.
- NORMATIVA
Con la Legge 62/2000 viene introdotta nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”.
Il sistema nazionale di istruzione viene riconosciuto come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
Pertanto, al superiore fine del riconoscimento della “parità”, la L. 62/2000 impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).
Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.
A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).
E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione allo stesso modo.
Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
E’ evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.
Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l’attribuzione di un minor punteggio al personale ATA delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.
- GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati dal nostro staff legale in riferimento al riconoscimento, in capo ai docenti, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito dai predetti bandi, continuando così ad arrecare pregiudizio al personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole paritarie.
Ricorso ordinario al Giudice Ordinario in Funzione di Giudice del Lavoro
Il termine ultimo di adesione al ricorso 31/10/2018
INDIVIDUALE