
RICORSO
Ricalcolo Pensione Militare
A causa di un errore di calcolo dell’INPS, le pensioni del personale militare sono inferiori a quanto previsto dalla legge. Abbiamo riscontrato questi errori di calcolo nel 100% dei nostri ricorrenti: a chi ha servito il nostro Paese spettano non solo maggiori entrate per il futuro ma anche gli arretrati.
Per coloro che abbiano prestato servizio presso un corpo militare, al momento del pensionamento viene applicata un’aliquota contributiva pari al 35,9% invece del 44% prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973.
Non si richiede più il requisito del raggiungimento minimo di 15 anni di contribuzione al 31/12/1995, essendo sufficiente percepire la pensione militare con il sistema di calcolo misto.
TIPOLOGIA DI RICORRENTE
- Personale militare arruolatosi la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto dall’INPS ex INPDAP.
- NB: Il possesso dello status di militare deve sussistere al momento dell’arruolamento, e non per l’intera carriera. Ciò comporterà, per esempio, che potranno agire anche coloro che si siano arruolati nel disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato) in un momento antecedente al 25 giugno 1982.
Possono partecipare all’azione (clicca sulla categoria per leggere una delle nostre vittorie!):
- carabinieri,
- marina militare,
- polizia di Stato*,
- polizia penitenziaria,
- vigili del fuoco,
- aeronautica,
- esercito,
- forestale,
- guardia di finanza.
* se arruolati prima del 25 giugno ’82
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE
Ricalcolo della pensione mediante applicazione della corretta aliquota pensionistica.
In concreto il ricalcolo comporta un aumento della pensione variabile dalle 150,00€ alle 250,00€ mensili circa.
Il ricalcolo, oltre che per i ratei futuri, sarà operato anche per i ratei maturati nei 5 anni che hanno preceduto la presentazione della prima istanza.
AUTORITÀ ADITA
In prima istanza sarà necessario presentare istanza di riesame diretta all’INPS ex INPDAP.
Laddove l’ente previdenziale non fornisca risposta entro il termine di 120 giorni o rigetti esplicitamente l’istanza, si procederà con ricorso Innanzi la Corte dei Conti in sezione giurisdizionale competente territorialmente.
Dalla formalizzazione del silenzio rifiuto o dal rigetto dell’ istanza di riesame si potrà presentare il ricorso entro e non oltre 3 anni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Prospetto di liquidazione della pensione (mod. 5007 rilasciato dall’Inps o PA04)
TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA
- Individuale – 500,00 euro (comprensivi di tutte le spese)
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