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Ricorso abilitazione forense – prova scritta

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Ricorso abilitazione forense – prova scritta

Ricorso avverso la mancata ammissione alle prove orali della procedura abilitativa per il conseguimento del titolo di avvocato.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Possono aderire al ricorso i soggetti che non hanno superato la fase scritta dell’esame di abilitazione forense. Sarà cura dello staff legale valutare la fattibilità del ricorso dopo la lettura dei pareri.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]1.difetto di motivazione e mancata parametrazione del voto

Secondo quanto previsto dai generali principi del nostro ordinamento e dalla normativa di settore, il giudizio di non idoneità espresso con indicatori numerici, deve essere accompagnato da una motivazione che renda manifesto al candidato l’iter logico giuridico seguito dall’esaminatore per addivenire a quella precisa valutazione.

La superiore esternazione, precisamente, deve essere fornita dalla commissione esaminatrice facendo ricorso ai criteri di valutazione che la stessa è addetta a predeterminare e che sono strumentali a graduare il giudizio e, successivamente, a determinare il voto finale.

Quanto auspicato dal normatore nazionale, però, spesso, non trova riscontro nella concreta attività di correzione posta in essere dalle diverse corti d’appello che si limitano ad appore un mero indicatore numerico di inidoneità senza abbinare allo stesso una neppur sintetica motivazione.

La violazione succitata è già stata oggetto del sindacato del giudice amministrativo e precisamente è stata ritenuta meritevole di censura dall’ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, in accoglimento di diversi gravami proposti dal nostro studio, ha disposto la ricorrezione degli elaborati insufficienti.

Lo stesso orientamento è stato condiviso dai TT.AA.RR. di Bari, Catanzaro e Catania che hanno ritenuto necessario il ricorso ai criteri di valutazione ai fini della determinazione del giudizio numerico.

2.difetto di composizione della commissione esaminatrice

L’attuale normativa che disciplina l’esame di abilitazione forense prevede che la commissione esaminatrice addetta alla correzione della prova scritta sia composta dalle tre seguenti componenti professionali: magistrati, avvocati e docenti universitari.

La previsione succitata garantisce che la valutazione dei compiti si estrinsechi in un’attività imparziale e perita, ma purtroppo di frequente viene disattesa.

Sul punto hanno avuto modo di esprimersi recentemente ritenendo fondata la doglianza di cui si discorre i Tribunali Amministrativi di Roma, Milano e Brescia, nonché l’ecc.mo CGA siciliano, ordinando alle Corti d’Appello competenti di operare una nuova correzione in forma anonima degli elaborati ritenuti insufficienti.

3.violazione del principio di anonimato della prova concorsuale

Al fine di garantire che la correzione degli elaborati concorsuali sia operata nel rispetto del principio dell’anonimato e che quindi l’esaminatore non possa in alcun modo abbinare i compiti al soggetto che li ha redatti, il legislatore nazionale ha previsto che le commissioni sorteggiate per porre in essere la correzione delle prove scritte debbano assegnare gli elaborati dei candidati a ciascuna sottocommissione, in sede di abbinamento, dopo un congruo mescolamento e senza alcun criterio prestabilito.

Alla superiore attività di “neutralizzazione” dei compiti, però, non è stata, in diversi casi, data esecuzione dalle corti d’appello di correzione.

Sulla questione, il Consiglio di Stato con recenti ordinanze cautelari dello scorso mese di marzo, ha ritenuto fondata la censura disponendo la celere trattazione nel merito dei ricorsi.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Art. 97 Costituzione
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247
  • Artt 1 e 3, legge 241/90 s.m.i.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Sul difetto di motivazione:

  • “Vale a dire che, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo, nonché di consentire un effettivo sindacato giurisdizionale, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio quanto meno con riferimento alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo (ad es. esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, ecc.), per poi assegnare il punteggio definitivo” (cfr. T.A.R Sicilia, Catania, sez. IV, ord. n. 919/2015).
  • “i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione, risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 1384/2015)
  • Il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente proprio in considerazione dell’evidenziato carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione; con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi. Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe infatti esser stato determinato da uno qualsiasi dei criteri generali, tale da non consentire alcun controllo –neanche ab esterno- sull’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari sent. 229/2016) (20-20-20)
  • Sulla sufficienza del voto numerico si esprimerà l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (CGARS: ord. di rimessione n.206/2017):La disciplina transitoria che rinvia l’entrata in vigore della riforma dell’esame di abilitazione comprende l’obbligo di “annotare le osservazioni positive o negative” ex art. 46 comma 5, L. n. 247/2012? E ancora, il voto numerico è sufficientemente capace di sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE” color=”sandy_brown” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]A seconda della tipologia di vizio chiederemo:

  • ricorrezione degli elaborati ad opera di una nuova commissione d’esame;
  • accesso diretto alla fase orale della procedura abilitante.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il Tar territorialmente competente verrà determinato con riguardo alla Corte d’appello nella quale il candidato ha sostenuto l’esame di abilitazione.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il termine per proporre il ricorso è di 60 giorni (ricorso ordinario) o 120 giorni (ricorso straordinario) decorrenti dal giorno in cui il candidato ha ricevuto l’esito negativo dalla Corte d’Appello in cui ha svolto l’esame.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”MODALITÀ DI ADESIONE AL RICORSO” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Il nostro staff legale consiglia ai candidati esclusi di proporre una rituale istanza di accesso agli atti presso la propria corte d’appello chiedendo l’ostensione delle copie dei compiti e del verbale di correzione delle prove, atti che dovranno essere analizzati per valutare la proponibilità del ricorso.

A coloro i quali fossero già in possesso degli atti concorsuali e ravvisassero le censure sopra menzionate, consigliamo di inviare una mail a [email protected] richiedendo un parere gratuito e la modulistica per aderire all’azione legale.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Per ricevere qualsiasi tipo di informazione invia una mail all’indirizzo [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.

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