Ricorso avverso la procedura selettiva per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento degli atti di nomina della Commissione valutatrice nella procedura selettiva per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori, nonché il giudizio negativo reso dalla stessa nei confronti dei ricorrenti
Tutti coloro che hanno partecipato alla verifica finale di idoneità propedeutica all’iscrizione all’albo speciale e non hanno superato la prova scritta o la prova orale.
Il T.A.R. Lazio ha recentemente si è espresso sul Regolamento n. 5/2014, istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura” censurandolo nella parte in cui, in modo difforme rispetto alla rispetto alle previsioni dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 247/2012, ha previsto che la commissione destinata a esaminare gli avvocati da iscrivere all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori “deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato”.
L’articolo 22, comma 2, della Legge di riforma forense dispone diversamente, richiedendo espressamente che la verifica finale sia “eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione”.
Anche il nuovo regolamento, disciplinante la sessione di esami 2016, illegittimamente prevede che la Commissione valutatrice sia composta anche da Consiglieri di Stato, risultando quindi difforme rispetto al quadro di competenze delineato dall’art. 22, comma 2, della Legge n. 247/2012.
Inoltre, dall’esame di diversi verbali è emerso che la Commissione valutatrice in sede di correzione non era correttamente composta.
Il T.A.R. Lazio ha evidenziato che la Commissione deve essere composta sempre dai membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico: forense, “magistratuale ordinaria” ed accademica.
Dai verbali si evince che non sempre le tre professionalità sono sempre presenti.
Tale assenza è stata censurata dal T.A.R. Lazio in quanto gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie sono portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, di modo che la modificazione delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame.
sostituirsi all’Amministrazione stessa nel puro apprezzamento di valore, sottostante a scelte discrezionali.
Regolamento istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura”
art. 22, comma 2, della Legge n. 247/2012
D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, art. 23, art. 24
R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 115, art. 117
L. 5 agosto 1998 n. 303, art. 1
Art. 3, 7 e 33 Costituzione
Rivalutazione dei ricorrenti mediante la rinnovazione della correzione delle prove scritte o lo svolgimento di una nuova prova orale, garantendone l’anonimato.
- T.A.R. del Lazio – Roma;
60 giorni decorrenti dal giorno in cui si è conosciuto l’esito della prova
Individuale
Collettivo: l’azione collettiva presuppone la presenza di almeno tre ricorrenti nello stesso verbale di correzione oggetto di impugnativa.
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