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Ricorso avverso il silenzio della p.A.: natura e confini

Ricorso avverso il silenzio della p.A.: natura e confini

Lo speciale procedimento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. ha in realtà la finalità di conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l’obbligo giuridico della p.A. di provvedere

7a39d43acd423737f440a2b509dd494a_XLCon la pronuncia 6 febbraio 2017 n. 513, il Consiglio di Stato torna ad occuparsi dello strumento giurisdizionale del ricorso avverso il silenzio della p.A. delineandone i confini e la natura. Analizzando una fattispecie con la quale veniva impugnata l’inerzia dell’amministrazione relativamente all’adempimento di un accordo contrattuale, i Giudici – alla luce della ormai consolidata giurisprudenza, affermano che è inammissibile il ricorso, ex art. 31 e 117 c.p.a., proposto per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, la stipula di accordi contrattuali che esulano, in quanto tali, dall’attività provvedimentale amministrativa.

Ricorso avverso il silenzio della p.A., i rilievi del Collegio

norma_default200Ricorda il Collegio che il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 117 c.p.a., infatti, è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, così che esso risulta esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere, nascente da specifiche previsioni di legge ovvero dai principi generali ovvero anche dalla peculiarità del caso. Ne deriva – proseguono i Giudici – che lo speciale procedimento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. ha in realtà la finalità di conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l’obbligo giuridico della p.A. di provvedere: significativa in tal senso è la previsione del quinto comma dell’art. 117, secondo cui “Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”.

Ricorso avverso il silenzio della p.A., le conclusioni del Consiglio di Stato

Si tratta pertanto di uno strumento incompatibile con pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia provvedimentale (cui è sottesa una posizione di interesse legittimo), ma che invece concernono diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale.

Luca Di Carlo per Norma.dbi.it

08/02/2017

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