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Accesso al gratuito patrocinio a spese dello stato

Il T.U. in materia di spese di giustizia stabilisce che:

1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41;

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;

3. il reddito deve restare inferiore per tutta la durata del process; non appena si superano i limiti infatti si decade automaticamente per tutta la causa dalla richiesta di gratuito patrocinio. 

Qualora dovesse incorrere in questa ultima ipotesi, le ricordiamo che dovrà corrispondere il compenso in favore dello studio legale pari a 500,00 euro.

4. infine per accedere a tale beneficio deve compilare l’allegato che trova in calce alla presente mail ed inoltrarcelo unitamente ai moduli di adesione. Se l’istanza allegata verrà compilata erroneamente lo studio legale non si assumerà la responsabilità di depositarla. Pertanto, la invitiamo a rivolgersi ad un CAF o ad un commercialista per compilare la istanza.

Scarica il modello da compilare per accedere al gratuito patrocinio