Cerca

Ripam Mibact, vittoria per violazione dell’anonimato: nostri ricorrenti ammessi!

violazione dell'anonimatoLa prova preselettiva della selezione Ripam Mibact per 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni le attività culturali, non avrebbero garantito l’anonimato dei candidati, con conseguente potenziale lesione dei principi di trasparenza ed imparzialità del principio della par condicio.

In pratica, le etichette recanti due codici a barre identici, da apporre sia sulla scheda anagrafica che sul modulo risposta standard, riportavano anche un numero di sei cifre, diverso per ciascun candidato e, come tale, idoneo a rivelarne l’identità. Inoltre, al termine della prova, ciascun candidato, previa apposizione dell’etichetta in questione, ha consegnato il proprio modulo risposta senza previamente sigillarlo in busta chiusa, al pari di ciò che è avvenuto, prima che la prova avesse inizio, con le schede anagrafiche. Inoltre, sia le schede anagrafiche che i moduli di risposta sarebbero stati collocati in due distinti contenitori senza essere imbustati, ossia con il codice identificativo di ciascun candidato ben visibile a chiunque avesse avuto accesso ai plichi.

 “Il principio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso ed, in generale in tutte le selezioni pubbliche, – scrivono i giudici –  costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, ed ha valenza generale ed incondizionata, costituendo uno dei cardini portanti di ogni pubblica procedura selettiva;

  1. b) per garantire la par condicio tra i candidati, l’Amministrazione deve svolgere la propria attività con trasparenza, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni;
  2. c) l’esigenza di assicurare l’effettività dell’anonimato nelle procedure selettive, quale interesse pubblico primario, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali;
  3. d) le regole comportamentali danno rilievo a condotte considerate come offensive ex ante, in quanto connotate dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto, comportanti una illegittimità da pericolo astratto sanzionato in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

Pertanto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere “non praticabile la soluzione dell’annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria. Ne deriva che la soluzione più congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell’ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell’iter concorsuale in soprannumero».

Alla luce di tali considerazioni e accertata la violazione dell’anonimato, il Tar Lazio, con sentenza definitiva, ha ammesso i nostri ricorrenti alle successive prove di concorso. 

Per contattare il nostro staff legale invia una mail a [email protected]

21/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!